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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento di rigetto dell'istanza prot. -OMISSIS- finalizzata al rilascio di permesso di soggiorno emesso dalla prefettura di Ravenna il 02.02.2022 e notificato il 04.02.2022.

Giustizia amministrativa202200270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Prefettura di Ravenna sull’istanza presentata dal datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, deducendo, da un lato, l’erronea valutazione della documentazione prodotta per dimostrare la presenza del lavoratore in Italia prima dell’8 marzo 2020 e, dall’altro, l’illegittimità della richiesta di integrazione documentale, ritenuta non prevista dalla legge. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l’insufficienza e l’inidoneità delle prove prodotte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata la presenza del lavoratore in Italia, nei termini richiesti dalla disciplina dell’emersione, anteriormente all’8 marzo 2020. La documentazione prodotta era in larga parte risalente: il timbro di ingresso del 27 marzo 2014 e il visto rilasciato nel Paese d’origine non erano sufficienti a provare la permanenza in Italia nel periodo rilevante; il bollettino postale non rientrava tra le prove ammissibili e risultava comunque datato. Inoltre, la più recente attestazione sanitaria, apparentemente del 2019, era stata disconosciuta dall’AUSL di Imola come falsa, poiché il relativo verbale di pronto soccorso risultava inesistente e il lavoratore non risultava negli archivi sanitari. Tale falsità comportava ex lege l’inammissibilità dell’istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e 75 d.P.R. n. 445/2000. Il diniego è stato quindi qualificato come atto dovuto per difetto dei presupposti normativi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    La procedura di emersione dal lavoro irregolare consente la regolarizzazione del rapporto di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, ma richiede la dimostrazione dei presupposti previsti dalla disciplina, tra cui la presenza del lavoratore in Italia anteriormente all’8 marzo 2020.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La produzione di documentazione falsa rilevante ai fini della richiesta del titolo di soggiorno impedisce l’accoglimento dell’istanza secondo quanto richiamato dal giudice.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La falsità della documentazione prodotta determina, nella fattispecie esaminata, l’inammissibilità dell’istanza di emersione.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il richiedente deve fornire una prova rigorosa della presenza del lavoratore in Italia anteriormente all’8 marzo 2020, mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in mancanza, il diniego dell’istanza è legittimo.
  • Un timbro di ingresso molto risalente, un visto rilasciato nel Paese d’origine e documentazione non ricompresa tra le prove ammissibili non sono sufficienti, da soli o congiuntamente, a dimostrare la presenza effettiva e attuale del lavoratore in Italia nel periodo rilevante per l’emersione.
  • La produzione di una certificazione sanitaria falsa o disconosciuta dall’amministrazione pubblica competente comporta l’inammissibilità dell’istanza di emersione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, e rende dovuto il diniego per difetto dei presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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