Cassazione Penale, Sentenza n. 39010/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato (per Soumare) e parzialmente riformato (per Ka) l'applicazione di misure cautelari: deducevano errata applicazione dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento al comma 5 (per entrambi) e, per Soumare, anche dell'art. 80, comma 1, lett. b) dello stesso DPR. Contestavano altresì l'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Nel dettaglio: per Soumare si sosteneva che le cessioni (90 atti nel periodo 15/6/2023-5/8/2023) rientrassero nell'ipotesi lieve, che le condanne pregresse e la continuazione avrebbero impedito l'irrogazione di pena superiore a tre anni e che mancavano ulteriori episodi durante l'istanza per misure alternative; in ogni caso si chiedevano misure meno afflittive (es. divieto di dimora). Per Ka si denunciava la sproporzione della custodia rispetto alla occasionalità della partecipazione e al tempo trascorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e rivolte in gran parte a questioni di fatto, non idonee a mettere in crisi le valutazioni del Tribunale circa la gravità e la continuità dell'attività di spaccio (numero elevato di cessioni, uso dell'appartamento connesso alla prostituzione, rapporto fiduciario con il protagonista principale, precedenti specifici e recenti). La doglianza sull'aggravante è stata ritenuta inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La Corte ha ritenuto applicata correttamente la norma nella sua valutazione circa l'esclusione dell'ipotesi lieve, fondando la decisione sulla complessiva valutazione della molteplicità, frequenza e modalità delle cessioni e sulle circostanze aggravanti connesse all'uso dell'immobile.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 1, lett. b
La censura relativa all'aggravante è stata ritenuta priva di argomentazione utile e l'ordinanza ne ha dichiarato l'inammissibilità; la Corte non ha rilevato violazioni nell'applicazione dell'aggravante ove dedotta dal giudice del merito.
Codice di procedura penale, art. 275
La dedotta errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. è stata considerata generica e riferita a questioni di fatto; pertanto non idonea a rendere ammissibile il ricorso in cassazione.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- I ricorsi in cassazione che si limitano a contestare valutazioni di fatto del giudice del merito, senza indicare specifici errori di diritto, sono generalmente dichiarati inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 occorre articolare argomentazioni puntuali sul dato ponderale, sulla singola sussistenza di ciascun elemento richiesto e sul fatto che le cessioni non configurino continuità o pluralità rilevanti; mere generalizzazioni non sono sufficienti.
- Nelle impugnazioni avverso misure cautelari è necessario contestare specificamente i presupposti legali della misura (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato) e fornire elementi concreti su misure alternative e sulla loro effettiva idoneità; l'opposizione astratta a una misura detentiva senza provare l'esistenza di soluzioni alternative spesso è inefficace.
- Pregressi specifici e recenti e l'elevato numero di cessioni sono elementi che rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più afflittive; per contrastarli occorre documentare in modo concreto la cessazione del rischio o la non attualità delle condotte.
- La cassazione non rivede i fatti e le prove: chi impugna deve evidenziare violazioni di legge o vizi motivazionali facilmente individuabili in diritto, non solo discordare sulla valutazione probatoria.
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