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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2732 del 2023: (per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione dell’efficacia): a- della nota prot. 2023.0248985 del 15.5.2023 con cui la G.R. Campania, Direzione Generale per la Mobilità - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale - ha invitato la società ricorrente a presentare relazione tecnico – economica corredata da idonei elaborati grafici per l'espletamento della procedura paraconcorsuale per l'individuazione del soggetto affidatario della concessione demaniale marittima n. 72/2016; b- della nota prot. 46127 del 26.8.21 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Torre del Greco ha comunicato alla Regione Campania la rinuncia all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 40, comma 1, L.R. 5/2021, atto non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; c - di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso lesivo degli interessi del ricorrente, incluse le note prot. 0134082 del 21.3.20, i decreti dirigenziali 10 e 40/19, la nota 472336 del 28.9.22; c- di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso lesivo degli interessi del ricorrente, incluse le note prot. 0134082 del 21.3.20, i decreti dirigenziali 10 e 40/19, la nota 472336 del 28.9.22. (per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Nautica Salpa s.r.l. il 20/7/2023): a) del verbale di seduta pubblica in data 14.06.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta dalla Regione Campania, nella parte in cui la preposta Commissione ha sancito l'ammissione al prosieguo della procedura stessa della Società Cantiere Navale CO.ME.NA. a r.l.; b) della lettera d'invito di cui alla Nota prot. 2023.0248985 del 15.05.2023 con cui la Regione Campania, in persona del Dirigente p.t. della Direzione Generale per la Mobilità – Infrastrutture Logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale (U.O.D. n. 50.08.03), ha invitato la Nautica Salpa s.r.l. a presentare relazione tecnico – economica corredata da idonei elaborati grafici per l'espletamento della procedura paraconcorsuale sub a), nella parte in cui non contempla tra i requisiti di partecipazione e/o tra i criteri per l'attribuzione dei punteggi di merito la “Capacità Economico-Finanziaria” dell'operatore economico aspirante all'affidamento della concessione demaniale marittima; quanto al ricorso n. 4515 del 2024: (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): della Determinazione Dirigenziale – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici n. 1994 del 12.09.2024 del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Revoca della procedura concorsuale indetta con avviso pubblicato sul BURC n. 82 del 12/11/2018 - Ottemperanza a Sentenza TAR Napoli 4012/2024”, ed atti preordinati, connessi e conseguenziali; (per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NAUTICA SALPA S.R.L. il 14/3/2025): a) dell’avviso datato 27.12.2024 a firma del Dirigente – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Avviso ai concessionari della vecchia Darsena Portuale”, mercè il quale, sulla scorta dei contenuti di cui alla presupposta Determina Dirigenziale n. 1636/2024 del 22.07.2024, è stato formulato invito a comunicare al Comune di Torre del Greco la “permanenza dell’interesse a svolgere l’attività nella vecchia darsena portuale” (così testualmente l’Avviso de quo); b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali anche quelli ad oggi non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente in relazione alla mancata adozione ed emissione del provvedimento di concessione cui ha titolo la Nautica Salpa s.r.l. in ragione degli esiti di cui al Verbale della Commissione in data 13.09.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta ed espletata dalla Regione Campania; (per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NAUTICA SALPA S.R.L. il 6/8/2025): a) della determinazione n. 1540 del 30.05.2025 a firma del Dirigente – 6 Settore Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi Tecnologici del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto “Prosecuzione dell’efficacia delle attuali concessioni demaniali della vecchia darsena portuale fino al 31 Dicembre 2025”; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali anche quelli ad oggi non noti, comunque lesivi della posizione della ricorrente in relazione alla mancata adozione ed emissione del provvedimento di concessione cui ha titolo la Nautica Salpa s.r.l. in ragione degli esiti di cui al Verbale della Commissione in data 13.09.2023, relativo alla procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, e successiva C.D.M.S. n. 09/2017, nel Porto di Torre del Greco, per una superficie complessiva di mq. 2.880,00 (rif. B.U.R.C. n. 82 del 12.11.2018), indetta ed espletata dalla Regione Campania;

Giustizia amministrativa202302732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel giudizio n. 2732/2023, la nota regionale di invito alla presentazione dell’offerta tecnico-economica per la procedura comparativa relativa al rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016 e il relativo ricorso incidentale; nel giudizio n. 4515/2024, la revoca comunale della procedura concorsuale e gli atti di proroga delle concessioni della vecchia darsena

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori concessionari)

Prevale il privato

La controversia

La vicenda riguarda il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/2016, relativa a un cantiere navale nel porto di Torre del Greco. Il Comune aveva rinunciato nel 2021 all’esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla legge regionale e la Regione aveva riavviato la procedura comparativa invitando i concorrenti a presentare offerte tecnico-economiche. Il titolare originario della concessione ha impugnato la nota regionale deducendo l’incompetenza del Sindaco a manifestare la rinuncia comunale e la violazione della disciplina sulle proroghe e sulle concessioni demaniali, sostenendo che il titolo fosse ancora efficace. Nautica Salpa ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissione del concorrente e l’omessa previsione della capacità economico-finanziaria tra i requisiti o criteri di valutazione. Successivamente, dopo essersi classificata prima nella procedura, Nautica Salpa ha impugnato gli atti con cui il Comune ha riacquisito l’esercizio delle funzioni amministrative e ha revocato integralmente la procedura, deducendo tardività dell’intervento comunale, violazione del giudicato, difetto dei presupposti della revoca, difetto di motivazione, sviamento e violazione delle garanzie partecipative. Sono stati inoltre impugnati l’avviso di prosecuzione delle concessioni fino al 30 giugno 2025 e la determinazione di ulteriore prosecuzione fino al 31 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha respinto il ricorso n. 4515/2024 quanto all’impugnazione della revoca della procedura. Il Comune poteva riappropriarsi delle funzioni amministrative in materia di concessioni demaniali, poiché l’art. 40 l.r. Campania n. 5/2021 non qualificava come irrevocabile la rinuncia precedentemente esercitata. La sentenza n. 4012/2024 non impediva al Comune di incidere sulla procedura regionale, poiché essa riguardava un procedimento ancora non concluso e mancava una disciplina transitoria che stabilisse la prosecuzione della competenza regionale. La revoca è stata ritenuta legittima: prima dell’aggiudicazione formale non si era consolidato un affidamento tutelabile e l’amministrazione disponeva di ampia discrezionalità nel ritirare la procedura per esigenze connesse al progetto della nuova darsena e alle possibili interferenze con nuove assegnazioni quadriennali. Il controllo giudiziale non può sostituire la valutazione amministrativa di convenienza, salvo manifesta illogicità, abnormità o travisamento. È stata inoltre respinta la censura partecipativa, poiché il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, illustrato le ragioni dell’intervento e consentito la presentazione di deduzioni, non utilizzata dalla ricorrente. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo scaduto il termine del 30 giugno 2025. È stato invece accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti e annullata la determinazione comunale n. 1540/2025, perché disponeva d’ufficio l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 di concessioni già scadute e già prorogate, senza accertare la sussistenza di una base normativa applicabile, dei presupposti per una concessione provvisoria o di una proroga tecnica collegata a una gara. Il TAR ha escluso che le proroghe automatiche previste per le concessioni turistico-ricreative fossero applicabili alla cantieristica navale e ha richiamato il contrasto con il diritto dell’Unione delle proroghe automatiche incompatibili con l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il ricorso n. 2732/2023 e il ricorso incidentale sono stati dichiarati improcedibili perché la revoca della procedura aveva fatto venir meno l’interesse alla conservazione o alla contestazione della procedura stessa. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 40 l.r. Campania n. 5/2021

    Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni ... fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa ...

    La norma non prevede l’irrevocabilità della rinuncia comunale; pertanto, in assenza di un divieto espresso, il Comune può successivamente riacquisire le funzioni amministrative rinunciate.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Il giudice richiama la distinzione tra revoca in senso tecnico e semplice ritiro di una procedura selettiva non ancora conclusa; prima dell’aggiudicazione formale non è necessario un raffronto particolarmente intenso tra interesse pubblico e interesse privato.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    È richiamato, insieme all’art. 21-quinquies, per distinguere l’autotutela decisoria dagli atti di ritiro della procedura intervenuti prima dell’aggiudicazione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.

    Il fatto non contestato della scadenza e delle precedenti proroghe delle concessioni è stato posto a fondamento dell’annullamento della nuova proroga.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata dalla comunicazione comunale che preannunciava l’avvio del procedimento di revoca e consentiva la presentazione di deduzioni, anche se l’atto richiamava erroneamente l’art. 10-bis.

  • art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018

    La disciplina riguarda le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e non è applicabile automaticamente alle concessioni per attività di cantieristica navale.

  • art. 3, comma 1, l. n. 118/2022

    È richiamato nel quadro della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali, ma non fonda la proroga delle concessioni di cantieristica oggetto della controversia.

  • art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    La moratoria emergenziale delle concessioni turistico-ricreative non può giustificare la proroga delle concessioni demaniali per cantieristica e, comunque, le proroghe automatiche incompatibili con il diritto UE non devono essere applicate.

  • art. 49 TFUE

    Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali, quando impediscono una procedura concorrenziale, sono incompatibili con la libertà di stabilimento e non devono essere applicate.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    L’uso di risorse pubbliche scarse richiede una procedura imparziale e trasparente; le proroghe automatiche incompatibili con tale regola devono essere disapplicate.

  • art. 7, comma 9-duodevicies, d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015

    Le utilizzazioni delle aree del demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca ed acquacultura, in essere al 31/12/2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento ... e, comunque, non oltre il 31/12/2016.

    La disposizione è richiamata quale possibile base normativa speciale per alcune utilizzazioni demaniali diverse da quelle turistico-ricreative, ma non legittima automaticamente la proroga disposta nel caso concreto.

  • art. 12, comma 2-bis, l. n. 19/2017

    Ha prorogato il termine previsto dalla disciplina speciale sulle utilizzazioni demaniali diverse da quelle turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2017; non sostiene la proroga comunale fino al 31 dicembre 2025.

  • art. 10 regolamento di esecuzione del codice della navigazione

    Il prolungamento della disponibilità delle aree dopo la scadenza del titolo può essere astrattamente disposto mediante concessione provvisoria, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale conferisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di concessioni demaniali e consente loro di rinunciarvi, la rinuncia non è irrevocabile se la legge non prevede espressamente tale carattere; il Comune può quindi successivamente riacquisire le funzioni.
  • In assenza di una disciplina transitoria che riservi alla precedente amministrazione la gestione dei procedimenti già avviati ma non conclusi, il subentro dell’ente competente può consentire a quest’ultimo di incidere anche su una procedura comparativa precedentemente avviata da altra amministrazione.
  • Prima dell’aggiudicazione formale, la revoca o il ritiro di una procedura selettiva non consolidano, di regola, un affidamento tutelabile in capo al concorrente primo classificato; l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità di proseguire la procedura, sindacabile solo per manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei presupposti.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare deduzioni soddisfano la garanzia partecipativa quando consentono al destinatario di conoscere le ragioni dell’eventuale revoca e di interloquire, anche se l’amministrazione richiama erroneamente una diversa disposizione procedimentale.
  • Le proroghe automatiche previste per concessioni demaniali marittime turistico-ricreative non si applicano alle concessioni aventi finalità di cantieristica navale; inoltre, le proroghe automatiche incompatibili con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE devono essere disapplicate sia dal giudice sia dalla pubblica amministrazione.
  • La proroga di concessioni demaniali già scadute richiede una specifica base giuridica e l’accertamento dei relativi presupposti; in mancanza, può essere valutato il ricorso a una concessione provvisoria o a una proroga tecnica collegata a una gara, ma non è legittima una proroga automatica disposta d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiAutotutelaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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