Sentenza del 17/09/2018 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - sollecito di pagamento - TARI - impugnabilità - sussiste. Processo tributario - eccezione di inammissibilità - mancata costituzione in primo grado - inammissibilità in secondo grado - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo alla TARI, ritenendolo contestabile in sede tributaria. La controversia riguardava, da un lato, l’impugnabilità del sollecito quale atto con cui l’amministrazione richiama il debitore all’adempimento dell’obbligazione tributaria e, dall’altro, la possibilità per la parte resistente di eccepire in appello l’inammissibilità del ricorso per ragioni non sollevate nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il giudice ha riconosciuto che il sollecito di pagamento, pur avendo natura di avviso bonario e funzione di richiamo all’adempimento, è comunque impugnabile. Inoltre, ha ritenuto inammissibile l’eccezione proposta per la prima volta in appello, poiché l’eccezione di inammissibilità doveva essere sollevata nel giudizio di primo grado. La mancata costituzione in primo grado impedisce quindi alla parte resistente di introdurre tale eccezione per la prima volta davanti al giudice d’appello.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sull’impugnabilità degli atti tributari
Il sollecito di pagamento TARI è considerato impugnabile perché manifesta la pretesa tributaria e sollecita formalmente il pagamento, anche se qualificato come avviso bonario.
Norme del processo tributario sulle eccezioni nuove in appello
Un’eccezione di inammissibilità non proposta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio d’appello, soprattutto quando la parte interessata non si è costituita nel primo grado.
Massime di principio
- Un sollecito di pagamento o avviso bonario relativo a un tributo può essere impugnabile quando rende attuale e concreta la pretesa dell’ente, anche se non costituisce formalmente una cartella o un avviso di accertamento.
- La qualificazione dell’atto non dipende soltanto dal suo nome, ma dai suoi effetti concreti: se l’atto comunica una pretesa tributaria e richiede il pagamento, può essere contestato.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; non è normalmente possibile recuperarle per la prima volta in appello.
- La mancata costituzione in primo grado comporta il rischio di non poter far valere successivamente eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare immediatamente la natura dell’atto, i termini per l’impugnazione e la tempestiva proposizione di tutte le contestazioni, mentre l’ente resistente dovrebbe formulare già in primo grado ogni eccezione processuale rilevante.
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