Cassazione Penale, Sentenza n. 7032/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Genova per il reato previsto dall'art. 727, secondo comma, cod. pen., in quanto deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua salute e produttive di gravi sofferenze: privo d'acqua, legato con un guinzaglio molto corto che ne inibiva il movimento, confinato in uno spazio angusto sporco di urine e feci, per molte ore e senza assistenza. In Cassazione la difesa ha dedotto: applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) perché l'episodio sarebbe stato isolato e il cane abitualmente accudito; la riconoscibilità di circostanze generiche favorevoli; e censurato la determinazione della pena. La Corte ha valutato le testimonianze (ispettore Andrea Santoro e volontario Fabio Menti) che hanno evidenziato la gravità della sofferenza dell'animale (zoppia dovuta a posizione prolungata, sete, fame, sporcizia, cibo avariato), ritenendo che tali elementi escludessero la tenuità e rendessero infondate le censure sulle generiche e sulla pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza è confermata la condanna di merito (Tribunale di Genova) per il reato ex art. 727, secondo comma, cod. pen.; la pena irrogata in primo grado (ammenda di euro 5.000) non è stata ritenuta manifestamente illogica o contraddittoria e quindi è sostanzialmente confermata nella sua ragionevolezza. È stata inoltre disposta a carico della ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen. (secondo comma)
La norma è stata applicata per punire la detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua salute e produttive di gravi sofferenze; la Corte ha ritenuto provato l'elemento materiale del reato sulla base delle testimonianze e degli elementi fattuali.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa come causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha interpretato che la fattispecie non è di particolare tenuità quando è accertata una grave sofferenza dell'animale; dunque l'eccezione di tenuità non è applicabile in presenza di danno rilevante e di condizioni oggettive gravi.
art. 616 cod. proc. pen.
Usata dalla Corte per imporre alla ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; è stata altresì utilizzata come fondamento per l'ulteriore disposizione del versamento a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione della colpevolezza nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per precisare che, non rilevando una colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, si può comunque disporre un versamento equitativo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con fatti che abbiano comunque prodotto gravi sofferenze o danni apprezzabili all'animale; l'isolamento dell'episodio non basta se il danno è significativo.
- Elementi fattuali concreti (testimonianze su condizioni di sete, fame, immobilità prolungata, sporcizia, presenza di cibo avariato, zoppia) costituiscono indizi forti di grave sofferenza e possono escludere attenuanti o esimenti prospettate dalla difesa.
- Le circostanze generiche favorevoli al reo (incensuratezza, comportamento processuale, presunta buona cura abituale dell'animale) hanno rilievo limitato se non supportate e coerenti con le emergenze probatorie.
- In sede di Cassazione il sindacato è concentrato sulla violazione di legge e sui vizi di motivazione manifesti; una sentenza di merito ben motivata sui fatti raramente viene ribaltata per mero apprezzamento probatorio.
- In caso di ricorso inammissibile è frequente l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali e, a seconda dei casi, un versamento alla Cassa delle Ammende; la determinazione dell'importo può essere effettuata equitativamente dal giudice.
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