Sentenza n. 960/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1381, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 12 dicembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, quale conseguenza dell'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti un titolo giudiziale passato in giudicato, la corretta notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi l'importo dovuto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché le spese di lite e gli accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e obbligo di riferire al Tribunale sull'attività svolta. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva in ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione devono essere riconosciuti dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o allegare fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione specifica dell'inadempimento, non è sufficiente a escludere l'obbligo di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione non solo il pagamento dell'importo riconosciuto dal titolo, ma anche l'esecuzione delle modalità specificamente stabilite dalla pronuncia, comprese l'emissione di buoni elettronici e l'attribuzione della Carta del docente.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà intervenire e attribuendogli la facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi.
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