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Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 5195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO - PERDITA SISTEMATICA - Istanza di disapplicazione - Diniego disapplicazione - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Onere di impugnazione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di impugnare autonomamente il diniego con cui l'Amministrazione finanziaria nega la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. Il contribuente sosteneva, o avrebbe potuto sostenere, che il diniego fosse impugnabile davanti al giudice tributario e che quest'ultimo potesse valutare direttamente la sussistenza delle condizioni per ottenere l'agevolazione.

La decisione

Il diniego di disapplicazione è qualificato come diniego di agevolazione fiscale e rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. 546/1992. Il giudice tributario deve quindi esaminare sia la legittimità dell'atto sia, nel merito, la fondatezza della richiesta di disapplicazione, riconoscendo l'agevolazione se ne ricorrono i presupposti. L'impugnazione costituisce un onere per il contribuente: se il diniego non viene impugnato tempestivamente, esso diventa intangibile e la pretesa tributaria si cristallizza, impedendo contestazioni successive.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992

    Atti impugnabili: "il diniego o la revoca di agevolazioni o di restituzione di tributi"

    Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è assimilato a un diniego di agevolazione fiscale e può quindi essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.

  • Disciplina delle società di comodo e della perdita sistematica

    La normativa può essere disapplicata quando il contribuente dimostri la sussistenza di situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei risultati richiesti, purché la relativa richiesta sia valutata dall'Amministrazione o dal giudice tributario.

  • Cass. nn. 8663/2011, 5843/2012 e 20394/2012

    La giurisprudenza richiamata conferma che il diniego di disapplicazione costituisce un atto autonomamente impugnabile in quanto diniego di agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione nega una disapplicazione o un'agevolazione fiscale, il provvedimento può essere autonomamente impugnabile se rientra tra gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
  • Il contribuente deve verificare tempestivamente i termini per impugnare il diniego: la mancata impugnazione può rendere definitivo il provvedimento e precludere contestazioni in un successivo giudizio contro la pretesa tributaria.
  • Il giudice tributario non deve limitarsi a verificare formalmente il diniego, ma può esaminare nel merito se sussistono i presupposti per riconoscere la disapplicazione richiesta.
  • La mancata impugnazione del diniego può essere particolarmente rischiosa quando il contribuente decide di non adeguarsi alla posizione dell'Amministrazione, perché la pretesa fiscale può consolidarsi.
  • In situazioni analoghe è opportuno contestare il diniego entro i termini previsti, documentando le circostanze oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o dei risultati richiesti dalla disciplina sulle società di comodo.

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