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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del pei con allegato verbale GLO del 18.11.2025 dalla scuola secondaria di secondo grado in persona del Dirigente Scolastico; - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per 30 ore settimanali; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.

Giustizia amministrativa202506886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI 2025/2026, con verbale GLO del 18 novembre 2025, nella parte in cui assegna 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta una classe della scuola secondaria di secondo grado per 32 ore settimanali. I rappresentanti legali hanno impugnato il PEI e il verbale GLO chiedendo, in via cautelare, il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per 30 ore settimanali. L’Amministrazione ha assegnato 18 ore di sostegno senza fornire alcuna motivazione, sebbene il verbale GLO ritenesse necessaria la presenza dei docenti di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, al fine di assicurare continuità educativa, stabilità relazionale e accompagnamento strutturato. Sono stati dedotti, in sostanza, l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione e la lesione del diritto all’integrazione scolastica del minore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus deriva dall’assegnazione di sole 18 ore di sostegno priva di motivazione, in contrasto con le esigenze di copertura completa espresse dal GLO. Il periculum è stato ravvisato negli interessi superiori coinvolti e nel pregiudizio evidente arrecato alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore dalla riduzione delle ore di sostegno. È stato confermato il decreto presidenziale del 9 dicembre 2025 ed è stata accolta la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di assegnare un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    disturbo dello spettro autistico riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92

    La certificazione della condizione di gravità costituisce il presupposto sanitario richiamato per valutare le esigenze di sostegno e integrazione scolastica del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione scolastica assegna un numero ridotto di ore di sostegno a un alunno con disabilità grave, deve motivare specificamente la determinazione, soprattutto se il GLO ha rilevato la necessità di una copertura più ampia o completa.
  • La valutazione cautelare sull’assegnazione del sostegno deve considerare il pregiudizio concreto arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica dell’alunno, nonché la preminenza degli interessi del minore.
  • In presenza di fumus boni iuris derivante dall’assenza di motivazione sull’assegnazione delle ore e di periculum in mora connesso alla compromissione della frequenza scolastica, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di integrare il PEI e di assegnare il sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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