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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito della revoca di agevolazioni fiscali su un trasferimento immobiliare, con richiesta di imposte di registro, ipotecarie e catastali e relative sanzioni. La contribuente aveva già definito agevolmente, ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997, le sanzioni indicate in un precedente avviso di liquidazione. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto non dovute le sanzioni richieste con la cartella, perché le sanzioni sarebbero già state estinte con il pagamento agevolato. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997: sostiene che il giudice di merito abbia confuso le sanzioni irrogate con l’avviso di liquidazione, riferite alla dichiarazione mendace sulla spettanza dell’agevolazione, con quelle richieste dalla cartella, riferite invece al mancato pagamento delle maggiori imposte entro il termine di sessanta giorni. La contribuente resiste e aveva anche chiesto la sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata, ma non risultano depositate tutte le quietanze necessarie per dichiarare l’estinzione del processo. La Corte, pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo rigetta nel merito affermando che la definizione agevolata delle sanzioni ha chiuso definitivamente il rapporto sanzionatorio relativo a quelle violazioni, restando autonomo e distinto il rapporto tributario.

La decisione

La Corte rileva anzitutto che non è possibile dichiarare l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché non risultano depositate telematicamente le quietanze di pagamento di tutte le rate del piano. Esclude poi l’inammissibilità del ricorso, non essendo pertinente il richiamo alla 'doppia conforme' rispetto a un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. Nel merito, però, respinge il ricorso dell’Agenzia: la sanzione già definita agevolmente ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997 aveva esaurito il profilo sanzionatorio relativo a quel rapporto tributario, mentre il rapporto d’imposta restava autonomo. Conseguentemente, la Corte conferma il rigetto dell’appello dell’Ufficio e condanna l’Agenzia alle spese del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dall’Agenzia per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte lo esamina nel merito.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È la norma la cui violazione è stata dedotta, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la questione riguarda la distinzione tra sanzioni già definite e sanzioni richieste con la cartella.

  • art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17 chiude definitivamente il rapporto sanzionatorio relativo alle violazioni rilevate, con autonomia rispetto al rapporto tributario.

  • art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È la disciplina dell’agevolazione fiscale poi revocata nel caso concreto.

  • art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 2018

    È richiamato in relazione alla definizione agevolata e alla possibilità di estinzione del giudizio, ma non opera perché non risultano depositate tutte le quietanze.

Massime di principio

  • In materia di violazioni tributarie, l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui si riferisce.
  • La scelta del contribuente di definire agevolmente la sanzione comporta la chiusura definitiva del profilo sanzionatorio già contestato, con preclusione per l’Ufficio di irrogare una maggiore sanzione per la medesima violazione.
  • La definizione agevolata della sanzione non estingue né incide sul distinto rapporto tributario relativo all’imposta, che può continuare a essere contestato o riscosso.
  • Ai fini dell’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, è necessario il deposito delle quietanze di pagamento di tutte le rate previste dalla procedura; in mancanza, il processo deve essere deciso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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