Cassazione Penale, Ordinanza n. 28036/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, l'inosservanza del termine a comparire nel giudizio per l'imputato e, dall'altro, censure sul giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, in parte, generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna per il delitto di evasione.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- È parimenti inammissibile il motivo che si risolva in doglianze generiche e assertive, prive di specifica correlazione con le rationes decidendi della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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