Sentenza del 19/10/2015 n. 8334 - Comm. Trib. Prov. Milano
VARIA - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Sussiste - Possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore - Valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione dei redditi e di far valere l'errore anche in sede contenziosa, al fine di evitare un prelievo fiscale indebito. Il principio si fonda sulla necessità di commisurare il prelievo alla reale capacità contributiva e di assicurare la correttezza dell'azione amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di emendare e ritrattare una dichiarazione dei redditi contenente un errore, sia di fatto sia di diritto, anche nel corso del giudizio. La correzione è ammessa quando l'errore determina l'assoggettamento del contribuente a oneri contributivi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti in base alla legge. La dichiarazione non è considerata un atto negoziale irrevocabile, ma una mera esternazione di scienza e di giudizio, quindi modificabile quando emergano nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Il prelievo tributario deve essere conforme alla reale capacità contributiva; pertanto, non può essere mantenuta un'imposizione superiore a quella effettivamente dovuta per effetto di un errore dichiarativo.
Art. 97 della Costituzione
L'azione amministrativa deve rispettare criteri di correttezza e buon andamento; ciò impedisce all'Amministrazione di pretendere somme non dovute sulla base di una dichiarazione errata, quando l'errore sia emendabile.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi può essere corretta quando contiene un errore di fatto o di diritto che comporta un pagamento maggiore rispetto a quello previsto dalla legge.
- La possibilità di correggere l'errore può essere fatta valere anche durante il contenzioso, non soltanto mediante una dichiarazione integrativa presentata in via amministrativa, purché siano rispettati i requisiti e i termini processuali applicabili.
- La dichiarazione fiscale, in linea generale, non costituisce una confessione irrevocabile né un atto negoziale: rappresenta una dichiarazione di conoscenza e valutazione dei dati fiscali.
- In situazioni analoghe, deve prevalere il principio di legalità dell'imposizione: il contribuente non può essere assoggettato a un tributo superiore a quello realmente dovuto in base alla legge.
- La correzione non consente necessariamente di modificare liberamente ogni scelta fiscale volontaria; occorre distinguere l'errore emendabile dalle opzioni negoziali o dalle scelte discrezionali previste dalla normativa.
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