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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35121/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste dell'11/10/2023: il ricorrente chiedeva l'annullamento perché riteneva errata la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 515 e 517‑bis c.p. (testo rubricato al capo A) e la rideterminazione della pena, e contestava la assoluzione dal reato di cui agli artt. 81, comma 2, 517‑quater c.p. (capo B). Ha proposto due motivi principali: 1) violazione dell'art. 515 c.p. e rilievo del piano di controllo del Consorzio Prosciutto di San Daniele DOP quale norma da considerare nell'applicazione della legge penale; 2) travisamento della prova, ossia una presunta errata lettura e trasposizione delle risultanze probatorie (dichiarazioni dei dipendenti, fatture di acquisto dei sottoprodotti, accertamenti sul numero di suini) che a suo dire avrebbero dimostrato l'inesistenza o l'erronea valutazione dei fatti a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso e non ha allegato o integralmente trascritto gli atti processuali che avrebbe dovuto indicare come travisati; in caso di 'doppia conforme' non è consentito dedurre in Cassazione il travisamento della prova senza che tale censura sia stata specificamente dedotta in appello o senza che la Corte territoriale abbia utilizzato prove non esaminate dal primo grado. Sul merito dei fatti i giudici di merito avevano ritenuto provato che l'azienda agricola aveva somministrato ai suini sottoprodotti della panificazione non consentiti dal disciplinare DOP per la produzione del prosciutto San Daniele; la Corte d'Appello aveva ricostruito i fatti con riferimento a prove testimoniali e documentali. Il primo motivo (riguardo alla presunta tolleranza/valutazione del Consorzio) è stato ritenuto manifestamente infondato: la tolleranza del Consorzio non neutralizza la rilevanza penale dell'art. 515 c.p., essendo il bene protetto la pubblica funzione di garantire l'onesto svolgimento del commercio. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna alle spese e imposizione, ex art. 616 c.p.p., del versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa alla vendita di cose mobili per origine, provenienza o qualità diverse da quelle dichiarate. La Corte sottolinea che il bene giuridico protetto è la pubblica funzione di garantire l'onesto svolgimento del commercio; la tolleranza degli acquirenti o del Consorzio non esclude la rilevanza penale.

  • art. 517‑bis cod. pen.

    Norma collegata alle frodi nell'esercizio del commercio; applicata congiuntamente ad altre fattispecie nel capo di imputazione confermato in parte in appello.

  • art. 517‑quater cod. pen.

    Norma richiamata per il capo B per il quale il ricorrente è stato assolto in sede di appello perché il fatto non sussiste; menzionata nella descrizione delle imputazioni oggetto del ricorso.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda la continuazione di più reati come azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; è stata richiamata per qualificare la pluralità delle azioni contestate nel periodo temporale indicato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per l'appellante di specificare le prove dedotte come inesistenti, omesse o erroneamente valutate; usato dalla Corte per ricordare i limiti della censura in Cassazione in materia di travisamento della prova.

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Introdotto dal d.lgs. 6/2/2018, n.11; richiede la puntuale indicazione e l'allegazione degli atti che si assumono travisati e regola l'onere di materiale allegazione alla cancelleria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con possibile condanna alle spese e obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende; applicato per imporre il versamento di euro 3.000,00.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; menzionata come base per la determinazione della somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso (modalità di trattazione), citata in premessa sul rito di trattazione.

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di "travisamento della prova" è verificabile solo come alterazione del 'significante' (cioè dell'atto o della trascrizione) e non come diversa valutazione del valore probatorio: occorre dimostrare l'omessa, falsa o inventata trasposizione di atti o dichiarazioni.
  • In ipotesi di doppia conforme (sentenza di merito confermata in appello), non è consentito far emergere in Cassazione ricostruzioni alternative del fatto già valutate dai giudici di merito; il ricorrente deve aver dedotto opportunamente la censura in appello o la Corte d'Appello deve aver utilizzato nuovi elementi per consentirne la sindacabilità in Cassazione.
  • Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve allegare o riprodurre integralmente gli atti che assume travisati o indicare in modo preciso quali atti si intendono far valere, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La tolleranza o il consenso degli acquirenti/consorzi non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'art. 515 c.p., perché l'interesse protetto è pubblico e indisponibile; la 'non conformità lieve' resta non conforme e rilevante salvo che il prodotto sia sostanzialmente conforme senza necessità di interventi correttivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende), anche con aggravio superiore al minimo quando la Corte ritiene la inammissibilità ascrivibile a colpa.

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