Cassazione Penale, Sentenza n. 35121/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste dell'11/10/2023: il ricorrente chiedeva l'annullamento perché riteneva errata la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 515 e 517‑bis c.p. (testo rubricato al capo A) e la rideterminazione della pena, e contestava la assoluzione dal reato di cui agli artt. 81, comma 2, 517‑quater c.p. (capo B). Ha proposto due motivi principali: 1) violazione dell'art. 515 c.p. e rilievo del piano di controllo del Consorzio Prosciutto di San Daniele DOP quale norma da considerare nell'applicazione della legge penale; 2) travisamento della prova, ossia una presunta errata lettura e trasposizione delle risultanze probatorie (dichiarazioni dei dipendenti, fatture di acquisto dei sottoprodotti, accertamenti sul numero di suini) che a suo dire avrebbero dimostrato l'inesistenza o l'erronea valutazione dei fatti a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso e non ha allegato o integralmente trascritto gli atti processuali che avrebbe dovuto indicare come travisati; in caso di 'doppia conforme' non è consentito dedurre in Cassazione il travisamento della prova senza che tale censura sia stata specificamente dedotta in appello o senza che la Corte territoriale abbia utilizzato prove non esaminate dal primo grado. Sul merito dei fatti i giudici di merito avevano ritenuto provato che l'azienda agricola aveva somministrato ai suini sottoprodotti della panificazione non consentiti dal disciplinare DOP per la produzione del prosciutto San Daniele; la Corte d'Appello aveva ricostruito i fatti con riferimento a prove testimoniali e documentali. Il primo motivo (riguardo alla presunta tolleranza/valutazione del Consorzio) è stato ritenuto manifestamente infondato: la tolleranza del Consorzio non neutralizza la rilevanza penale dell'art. 515 c.p., essendo il bene protetto la pubblica funzione di garantire l'onesto svolgimento del commercio. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna alle spese e imposizione, ex art. 616 c.p.p., del versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Norma incriminatrice relativa alla vendita di cose mobili per origine, provenienza o qualità diverse da quelle dichiarate. La Corte sottolinea che il bene giuridico protetto è la pubblica funzione di garantire l'onesto svolgimento del commercio; la tolleranza degli acquirenti o del Consorzio non esclude la rilevanza penale.
art. 517‑bis cod. pen.
Norma collegata alle frodi nell'esercizio del commercio; applicata congiuntamente ad altre fattispecie nel capo di imputazione confermato in parte in appello.
art. 517‑quater cod. pen.
Norma richiamata per il capo B per il quale il ricorrente è stato assolto in sede di appello perché il fatto non sussiste; menzionata nella descrizione delle imputazioni oggetto del ricorso.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riguarda la continuazione di più reati come azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; è stata richiamata per qualificare la pluralità delle azioni contestate nel periodo temporale indicato.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'onere per l'appellante di specificare le prove dedotte come inesistenti, omesse o erroneamente valutate; usato dalla Corte per ricordare i limiti della censura in Cassazione in materia di travisamento della prova.
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.
Introdotto dal d.lgs. 6/2/2018, n.11; richiede la puntuale indicazione e l'allegazione degli atti che si assumono travisati e regola l'onere di materiale allegazione alla cancelleria.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con possibile condanna alle spese e obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende; applicato per imporre il versamento di euro 3.000,00.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; menzionata come base per la determinazione della somma per la Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso (modalità di trattazione), citata in premessa sul rito di trattazione.
Massime di principio
- In Cassazione il vizio di "travisamento della prova" è verificabile solo come alterazione del 'significante' (cioè dell'atto o della trascrizione) e non come diversa valutazione del valore probatorio: occorre dimostrare l'omessa, falsa o inventata trasposizione di atti o dichiarazioni.
- In ipotesi di doppia conforme (sentenza di merito confermata in appello), non è consentito far emergere in Cassazione ricostruzioni alternative del fatto già valutate dai giudici di merito; il ricorrente deve aver dedotto opportunamente la censura in appello o la Corte d'Appello deve aver utilizzato nuovi elementi per consentirne la sindacabilità in Cassazione.
- Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve allegare o riprodurre integralmente gli atti che assume travisati o indicare in modo preciso quali atti si intendono far valere, altrimenti la censura è inammissibile.
- La tolleranza o il consenso degli acquirenti/consorzi non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'art. 515 c.p., perché l'interesse protetto è pubblico e indisponibile; la 'non conformità lieve' resta non conforme e rilevante salvo che il prodotto sia sostanzialmente conforme senza necessità di interventi correttivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende), anche con aggravio superiore al minimo quando la Corte ritiene la inammissibilità ascrivibile a colpa.
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