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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20222/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente aveva agito nei confronti della società già datrice di lavoro chiedendo il pagamento di una somma molto elevata a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto nel periodo aprile 2009-marzo 2014, con riflessi sul TFR, oltre al risarcimento del danno da stress lavorativo. In appello aveva rinunciato alla domanda risarcitoria e insistito solo sulle differenze retributive. La Corte d’appello, dopo avere riesaminato testi e documenti e disposto una nuova CTU contabile, aveva riconosciuto un orario lavorativo più ampio di quello ritenuto dal Tribunale, ma aveva ugualmente escluso residuassero crediti perché le somme corrisposte a titolo di superminimo e di straordinario forfettizzato dovevano essere detratte secondo il principio dell’assorbimento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sostenendo che la Corte d’appello avesse male interpretato il contenuto delle prove e avesse erroneamente affermato che non vi fosse prova della funzione diversa del superminimo; (2) ha lamentato violazione dell’art. 2018 c.c., degli artt. 36 e 37 CCNL Abbigliamento industria e dell’art. 5 D.Lgs. 66/2003, sostenendo che la Corte avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna e sulla questione della detraibilità del superminimo/straordinario; (3) ha dedotto ancora violazione delle medesime norme, contestando la detrazione dello straordinario forfettizzato di euro 250 e sostenendo che tale importo non sarebbe stato pattuito validamente e non avrebbe potuto essere sommato alla retribuzione ordinaria; (4) ha censurato un preteso vizio motivazionale circa l’orario effettivamente svolto, lamentando contraddittorietà tra il riconoscimento di lavoro oltre le 20 e la successiva esclusione di ulteriori somme; (5) ha impugnato la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, sostenendo che l’impugnazione non fosse stata integralmente respinta poiché la Corte aveva accolto parzialmente un motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a dedurre censure generiche e non correttamente impostate sul piano dell’interpretazione degli atti e dell’omessa pronuncia; ha giudicato infondato il quarto motivo, rilevando che non vi era alcuna contraddizione irriducibile nella motivazione della Corte territoriale, la quale aveva accertato un orario medio sino alle 20.00 ma aveva comunque escluso differenze retributive residue per effetto delle somme già corrisposte; ha infine respinto anche il quinto motivo, chiarendo che l’appello era stato complessivamente rigettato e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Conseguentemente ha confermato la soccombenza del ricorrente sulle spese del giudizio di legittimità e sull’obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione di tale norma non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove; occorre indicare specificamente l’errore processuale o valutativo denunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sul materiale istruttorio, essendo in cassazione preclusa la rilettura del compendio probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere correttamente incardinati sul vizio denunciato; non è ammessa la commistione indistinta di violazione di legge, nullità e vizi motivazionali senza specifica individuazione del vizio.

  • art. 1362 c.c.

    Per censurare l’interpretazione di un atto del giudizio il ricorrente deve dedurre la violazione dei canoni ermeneutici legali o un vizio motivazionale nella loro applicazione, indicando il testo asseritamente frainteso e le ragioni del contrasto.

  • art. 1363 c.c.

    Vale come criterio ermeneutico legale applicabile agli atti quando se ne contesti l’interpretazione.

  • art. 2018 c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa sulle differenze retributive; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma nel merito, ritenendo le censure inammissibili o infondate.

  • art. 36 CCNL Abbigliamento industria

    Il ricorrente lo invocava per sostenere la non detraibilità o l’adeguatezza del compenso forfettario, ma non ha trascritto compiutamente la clausola; la Corte ha ritenuto la doglianza non idoneamente articolata.

  • art. 37 CCNL Abbigliamento industria

    Anche questa disposizione è stata richiamata dal ricorrente senza adeguata trascrizione integrale, con conseguente inammissibilità della censura.

  • art. 5 D.Lgs. 66/2003

    È richiamato dal ricorrente come norma sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario, ma la Corte non affronta nel merito la pretesa violazione perché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia richiede espressa deduzione della nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poiché l’impugnazione è stata complessivamente rigettata, sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La censura di interpretazione di un atto processuale o di una deduzione difensiva è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i canoni ermeneutici violati, il testo dell’atto interpretato in modo erroneo e le affermazioni della sentenza che sarebbero in contrasto con tali canoni.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una nuova valutazione del materiale istruttorio: il travisamento o la diversa lettura delle deposizioni e dei documenti non può essere fatto valere come mero errore di percezione quando la questione è stata oggetto di decisione nel merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come violazione dell’art. 112 c.p.c. e non può essere confusa con un generico vizio di motivazione.
  • Laddove il giudice di merito accerti che una determinata voce retributiva è stata pattuita per remunerare lo straordinario, è legittima la detrazione di quanto già percepito a tale titolo dal credito invocato dal lavoratore, secondo il principio dell’assorbimento, se tale accertamento di fatto non viene utilmente scalfito.
  • Il vizio di motivazione per contraddittorietà sussiste solo in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta che il giudice abbia riconosciuto un orario medio più ampio e, nondimeno, abbia escluso ulteriori differenze retributive sulla base della CTU e delle somme già corrisposte.
  • Ai fini dell’ulteriore contributo unificato, rileva il rigetto complessivo dell’impugnazione, anche se il giudice di appello abbia dato atto della parziale fondatezza di una singola doglianza ma senza accogliere la domanda o modificare il dispositivo finale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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