Ordinanza n. 13442/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento previa sospensione e, comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare: a) del provvedimento prot. n. 20336 U N.R.G. 18534/2026/EG, del 26.3.2026, adottato dall’ ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Roma Unità Controlli, a firma del Responsabile del Servizio, Ing. Maila Strappini (doc. A); b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ARPA Lazio del 26 marzo 2026, prot. n. 20336, e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato da ARPA Lazio - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Servizio Sezione Provinciale di Roma, Unità Controlli, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, nonché l'adozione di ogni opportuna misura cautelare. Dal testo non emergono il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato né i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia alla tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, ritenendo che non vi fosse più luogo a provvedere sulla relativa istanza. Il giudice non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora, la legittimità del provvedimento impugnato né il merito della controversia. Quanto all'eventuale fissazione dell'udienza di merito, ha rinviato alle determinazioni del Presidente della Sezione Quinta Bis, individuata come competente sulla materia a decorrere dal 15 settembre 2026.
Massime di principio
- La rinuncia alla tutela cautelare sopravvenuta nel corso del giudizio priva di oggetto la relativa domanda e consente al giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, senza esaminare i presupposti della sospensione.
- La cancellazione dal ruolo cautelare conseguente alla rinuncia alla misura cautelare non definisce necessariamente la domanda di annullamento proposta nel merito, la cui eventuale trattazione può essere rimessa alle determinazioni dell'organo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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