Cassazione Penale, Ordinanza n. 10559/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, non essendo stati accolti i motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità in relazione a una rapina, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; (2) censura sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso la lieve entità valorizzando le modalità del fatto, in particolare la minaccia esercitata mediante coltello, e l'intensità del dolo. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il bilanciamento tra attenuanti e recidiva è una valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
richiamato solo indirettamente attraverso la questione del giudizio di prevalenza delle attenuanti; la valutazione del bilanciamento con la recidiva è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata
art. 69 c.p.
il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva è discrezionale e censurabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà
C. cost. n. 86/2024
invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di attenuante del fatto di lieve entità; la Corte ritiene comunque congrua la motivazione di merito che l'ha esclusa
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la mancata applicazione della speciale attenuante del fatto di lieve entità quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e non illogica fondata sulle concrete modalità della condotta e sull'intensità del dolo.
- La presenza di una minaccia realizzata mediante coltello è elemento idoneo, in una fattispecie di rapina, a escludere la qualificazione del fatto come tenue o lieve.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione, salvo che la motivazione sia frutto di arbitrio o di evidente illogicità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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