Cassazione Civile, Ordinanza n. 31967/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Due distinte istanze di apertura della liquidazione giudiziale sono state proposte nei confronti della stessa società debitrice dinanzi a tribunali diversi: una da una società creditrice al Tribunale di Vicenza e un'altra da un diverso soggetto al Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma ha declinato la competenza ritenendo competente Vicenza in base al trasferimento della sede legale della debitrice nell'anno anteriore al ricorso. Riassunto il procedimento a Vicenza, anche quel tribunale ha declinato la competenza, ritenendo invece competente Treviso, perché la debitrice aveva avuto sede legale in Loria, nel circondario di Treviso, sino al 18.4.2024, data ricompresa nell'anno anteriore al deposito di entrambi i ricorsi. Il tribunale ha quindi sollevato regolamento d'ufficio di competenza ex art. 45 c.p.c. in combinato disposto con la disciplina del codice della crisi d'impresa. La questione ruota sull'individuazione del tribunale territorialmente competente per l'apertura della liquidazione giudiziale in presenza di trasferimenti successivi della sede nel periodo rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Treviso per il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice nel termine di legge. Ha ritenuto ammissibile il regolamento d'ufficio perché il conflitto era negativo e attinente alla competenza per territorio inderogabile. La competenza è stata individuata in Treviso poiché la società aveva avuto sede legale in Loria, nel relativo circondario, entro l'anno anteriore al deposito di entrambi i ricorsi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
legittima il giudice adito a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza solo quando ritenga di essere incompetente per materia o per territorio inderogabile.
art. 29, comma 2, c.c.i.i.
consente il regolamento d'ufficio nel caso di conflitto negativo di competenza nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale.
art. 27, comma 2, c.c.i.i.
rileva ai fini dell'individuazione del tribunale competente in base alla sede dell'impresa nel periodo considerato.
art. 27, comma 3, lett. c), c.c.i.i.
concorre a individuare la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base della sede legale dell'impresa nel periodo rilevante.
art. 28 c.c.i.i.
la competenza territoriale si determina tenendo conto della sede legale avuta dalla società nell'anno anteriore al deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il conflitto negativo di competenza può essere rimesso d'ufficio alla Corte di cassazione quando il giudice riassunto si ritenga incompetente per territorio inderogabile.
- Ai fini dell'individuazione del tribunale competente conta la sede legale dell'impresa avuta nell'anno anteriore al deposito del ricorso, anche se la sede sia stata trasferita successivamente o più volte.
- Quando la società abbia avuto la sede legale in più circondari nel periodo rilevante, la competenza va attribuita al tribunale del circondario in cui la sede era collocata nel momento che la disciplina concorsuale assume come decisivo.
- Nel regolamento di competenza in materia concorsuale, la Corte può limitarsi a dichiarare il tribunale competente e a rimettere le parti a quel giudice, senza statuire sulle spese se non vi è necessità di provvedervi.
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