Cassazione Civile, Ordinanza n. 06951/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 28415/2023, eliminando la duplicazione nella liquidazione delle spese di cassazione. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non si provvede sulle spese, perché non è configurabile soccombenza, anche se la parte controinteressata si oppone alla rettifica.
Esito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
I ricorrenti, risultati vittoriosi nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 28415/2023, hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di quella ordinanza, sostenendo che la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non fosse chiaramente indicata e che vi fosse una indebita duplicazione nella parte relativa alla condanna alle spese, in favore di alcuni controricorrenti. Le controparti hanno chiesto il rigetto dell'istanza eccependo, in via preliminare, il difetto di procura per proporre il ricorso per correzione di errore materiale. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di procura, affermando che la procura rilasciata nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c., poiché si tratta di un mero incidente dello stesso giudizio e non di una nuova fase processuale. Nel merito, ha rilevato che il dispositivo dell'ordinanza precedente conteneva un'evidente duplicazione nella liquidazione delle spese in favore di una coppia di controricorrenti, e ha quindi accolto l'istanza di correzione, sostituendo il dispositivo con una formulazione corretta in cui le spese sono liquidate una sola volta in favore dei controricorrenti individuati. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento e l'insussistenza di una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso per correzione di errore materiale in cassazione è un incidente dello stesso giudizio e può essere proposto con la procura già rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere.
artt. 287, 288 c.p.c.
Richiamati come base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione non è configurabile una soccombenza che consenta la condanna alle spese, neppure se la parte resistente si oppone all'istanza.
Massime di principio
- La procura rilasciata per il giudizio definito dal provvedimento da correggere è idonea anche per il ricorso per correzione di errore materiale in cassazione, poiché tale procedimento è un incidente dello stesso processo e non introduce una nuova fase.
- L'errore materiale è correggibile quando dal testo del provvedimento emerga un'evidente discrasia tra la volontà decisoria del giudice e l'espressione grafica del dispositivo, come nel caso di una duplicazione nella liquidazione delle spese.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese, perché manca una vera soccombenza in senso tecnico ai fini dell'art. 91 c.p.c.
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