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Legge

L.R. Umbria 17/2009

Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati da fauna selvatica/inselvatichita e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche. Prevede piani provinciali di controllo fauna, riparto di fondi tra ATC e Province, criteri di valutazione dei danni e domande di indennizzo. Le percentuali di ristoro erano graduate per il 2009-2011; a regime l’indennizzo è al 100%.

Prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzione agricola e zootecnica

Prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica in Umbria

La legge regionale disciplina, nel territorio dell’Umbria, le misure di prevenzione e di ristoro dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall’attività venatoria. La disciplina riguarda soprattutto i danni all’agricoltura e alla zootecnia, con riparto delle competenze tra Province e Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Finalità e impianto generale

Il provvedimento mira a contenere i danni alle produzioni agricole e zootecniche mediante:

  • controlli e selezione della fauna in aree critiche;
  • piani provinciali di riduzione delle specie problematiche;
  • finanziamento degli indennizzi tramite fondi regionali ripartiti tra ATC e Province;
  • criteri specifici di ammissibilità, valutazione e riduzione degli indennizzi.

Controllo della fauna e prevenzione dei danni

Le Province di Perugia e Terni, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, individuano le aree, comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di specie come cinghiali, nutrie, storni e corvidi è ritenuta incompatibile o dannosa per l’ecosistema.

In attuazione della normativa statale sulla fauna selvatica e in integrazione con la disciplina regionale venatoria, le Province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie sull’intero territorio regionale fino a livelli compatibili con:

  • le caratteristiche ambientali;
  • la gestione del patrimonio zootecnico;
  • la tutela del suolo;
  • la protezione delle produzioni zoo-agroforestali;
  • la prevenzione del rischio sanitario.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione finale sui risultati raggiunti.

Risorse finanziarie e riparto dei fondi

All’inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale ripartisce i finanziamenti previsti dalla normativa regionale sulla caccia tra ATC e Province.

L’erogazione avviene in due tranche:

  • 50% entro il 30 marzo;
  • restante 50% entro il 30 giugno.

Gli ATC devono istituire un apposito capitolo di bilancio per il pagamento degli indennizzi. Se il fondo è insufficiente, il comitato di gestione dell’ATC integra con risorse proprie reperite nell’ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale.

Le competenze di indennizzo sono così ripartite:

  • gli ATC indennizzano i danni all’agricoltura nel territorio libero all’uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
  • le Province indennizzano, nel proprio territorio, i danni alla zootecnia e i danni all’agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli;
  • è inoltre previsto che ciascuna Provincia indennizzi i danni alla zootecnia ai sensi della disciplina specifica richiamata dalla legge.

Danni agricoli indennizzabili e casi esclusi

Sono indennizzabili i danni alla produzione agricola causati da fauna selvatica e inselvatichita.

Non rientrano nel meccanismo regionale ordinario:

  • i danni nei parchi regionali derivanti da iniziative del soggetto gestore, che sono a carico dello stesso ente gestore secondo la disciplina sulle aree protette;
  • i danni nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e nelle zone di addestramento cani, che restano a carico dei titolari delle concessioni o autorizzazioni;
  • i danni in terreni non destinati alle produzioni agricole;
  • i danni nei fondi chiusi.

La legge prevede anche che, per gli interventi di contenimento autorizzati dalla Provincia, i capi prelevati siano assegnati al concessionario e sottoposti ai controlli igienico-sanitari previsti.

Gli imprenditori agricoli possono chiedere alla Regione l’autorizzazione a effettuare direttamente gli interventi di controllo, trattenendo i capi abbattuti a compensazione dei danni e dei costi sostenuti. In tal caso gli interventi sono eseguiti da imprenditori agricoli abilitati e formati, o da persone abilitate e formate indicate nell’autorizzazione e delegate dall’imprenditore; i capi abbattuti devono essere immessi sul mercato.

Criteri di valutazione dei danni agricoli

I danni alle produzioni agricole sono valutati sulla base:

  • dei mercuriali della Camera di Commercio di Bologna;
  • in mancanza, dei bollettini ISMEA;
  • al tempo del danno;
  • al netto delle spese necessarie per ottenere la produzione.

Per le produzioni conferite a consorzi, cantine sociali, ammassi e soggetti simili, si applica il prezzo pattuito con il ricevente, se inferiore al valore calcolato con i criteri ordinari.

L’indennizzo può essere ridotto del 50% nei casi di:

  • mancata domanda di installazione di sistemi di difesa delle colture da parte di agricoltori che abbiano già richiesto indennizzi negli anni precedenti;
  • mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati dagli ATC o previsti da specifici programmi provinciali, con obbligo di indicare lo stato di manutenzione e gestione delle strutture nel verbale di accertamento.

Danni zootecnici indennizzabili

I danni alla zootecnia sono indennizzabili solo per alcune categorie di animali e in specifiche condizioni. Sono compresi i danni provocati da fauna selvatica, con particolare riguardo a lupo e orso, e da fauna inselvatichita, ma limitatamente a:

  • bovini, equini, ovini e caprini al pascolo, purché non abbandonati;
  • ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.

Non sono indennizzati i danni verificatisi in luoghi o periodi in cui vige il divieto di pascolo.

Per il danno causato dal lupo non è riconosciuto l’indennizzo se il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato.

Sono computati anche i capi dispersi dopo l’aggressione, se risultanti dai registri di stalla o comunque documentabili.

Anche per la zootecnia è prevista una riduzione del 50% dell’indennizzo in caso di:

  • mancata domanda di sistemi di difesa degli allevamenti da parte di soggetti che abbiano già chiesto indennizzi negli anni precedenti;
  • mancato utilizzo di sistemi di difesa e prevenzione finanziati dagli ATC o previsti da programmi provinciali, con annotazione dello stato di manutenzione nel verbale di danno.

Criteri di valutazione dei danni zootecnici

La valutazione avviene sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio di Bologna o, in mancanza, dei bollettini ISMEA, tenendo conto dell’età dell’animale, della sua produttività, del valore di mercato e delle finalità produttive dell’azienda.

Per gli animali giovani il valore minimo indennizzabile è fissato a:

  • 250 kg di peso vivo per bovini ed equini;
  • 10 kg di peso vivo per ovini e caprini.

Se non esistono valutazioni specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato aumenta del 20% per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L’indennizzo è poi diminuito del valore residuo eventualmente recuperabile.

È previsto anche un ristoro, su attestazione del servizio veterinario della ASL, per:

  • la perdita di valore dovuta a ferimento senza abbattimento;
  • le spese di cura documentate sostenute a seguito del danneggiamento.

Sono inoltre indennizzabili:

  • i danni da aborto;
  • la perdita di produzione lattiera derivante da aggressione di lupi o cani inselvatichiti, valutata secondo la produzione media per specie e periodo o, in caso di conferimento, sulla base delle quantità denunciate al caseificio o allo stabilimento di trasformazione.

Sono infine rimborsabili i costi documentati per lo smaltimento delle carcasse, purché eseguito secondo la normativa sanitaria vigente.

Procedura per denuncia del danno e domanda di indennizzo

Per i danni all’agricoltura nel territorio libero all’uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia del danno va presentata contestualmente alla domanda di indennizzo agli ATC.

Per i danni alla zootecnia e per i danni all’agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia va presentata contestualmente alla domanda di indennizzo alla Provincia territorialmente competente.

Regime transitorio e percentuali di indennizzo

La legge stabilisce un regime graduale per la misura dell’indennizzo riconosciuto sul danno liquidabile:

  • 75% per l’anno 2009;
  • 85% per l’anno 2010;
  • 100% dal 2011 in poi.

Per il triennio 2009-2011 sono inoltre rimodulate le percentuali degli stanziamenti regionali destinati alla materia faunistico-venatoria:

  • 4% per interventi diretti della Regione;
  • 6% per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
  • 33% per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e per l’indennizzo dei danni a agricoltura e zootecnia, con eventuale utilizzo residuo per interventi diretti di gestione faunistico-ambientale degli ATC;
  • 57% per la pianificazione faunistico-ambientale e venatoria delle Province e per i programmi di gestione della fauna selvatica, con la possibilità per le Province di trattenere fino al 50% della somma trasferita e di destinare la restante parte agli ATC.

Norme abrogate e finanziamento

La legge abroga la precedente disciplina regionale del 1996 e alcune modifiche del 2004, oltre a un comma della legge regionale sulla caccia del 1994.

Per il 2009 sono previsti specifici stanziamenti di bilancio per gli oneri derivanti dagli interventi di indennizzo e per quelli relativi agli indennizzi zootecnici; per gli anni successivi la spesa è rinviata alla determinazione annuale con la legge finanziaria regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

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