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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12468/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) plurime violazioni di legge e difetto di motivazione rispetto alla condanna per il reato di fabbricazione di armi artigianali (art. 1 legge n. 895/1967) e censura sulla valutazione della funzionalità/efficienza delle armi e sul travisamento delle dichiarazioni della teste (la fidanzata); mancata considerazione di specifici motivi di appello; (2) contestazione del trattamento sanzionatorio (pena base, aumento per continuazione e mancata concessione delle attenuanti generiche) e omissione di considerare l'art. 7 legge n. 895/1967. Il PM aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla condanna per il reato di fabbricazione (art. 1 legge n. 895/1967) a causa dell'omessa motivazione della Corte d'appello su quel specifico motivo d'impugnazione, e ha annullato inoltre le statuizioni sul trattamento sanzionatorio nella parte connessa a quel reato, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel capo e sul trattamento sanzionatorio. Ha invece respinto le censure relative alla funzionalità delle armi e alla riferibilità della detenzione all'imputato, confermando la condanna per il reato di detenzione (art. 2 legge n. 895/1967). Alcune doglianze del ricorrente sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui mancavano gli atti/copie probatorie obbligatorie (fotografie, verbali).

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 895/1967

    Delitto di fabbricazione di armi: la Corte ha ritenuto che la condanna per tale reato richieda motivazione autonoma e specifica; l'omessa trattazione del motivo di appello relativo a questo capo ha determinato l'annullamento.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Delitto di detenzione di armi: la Corte ha confermato la condanna per la detenzione delle armi artigianali ritenendo sufficiente la valutazione di fatto sulla composizione meccanica delle armi e la presenza di munizioni per desumere l'idoneità all'uso.

  • art. 7 legge n. 895/1967

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la questione sul regime sanzionatorio è stata assorbita dal rinvio conseguente all'annullamento parziale.

  • art. 697 cod. pen.

    Reato inizialmente contestato e poi dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello; menzionato nel capo istruttorio della sentenza di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato la fondatezza parziale di tali censure.

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sull'obbligo di allegare i documenti necessari a rendere autosufficiente il ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze perché mancavano le fotografie e i verbali richiamati.

  • art. 23‑bis legge n. 176/2020

    Norma richiamata in ordine alle richieste del Pubblico Ministero; indicazione procedurale che il PM ha fatto valere in sede di udienza.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 46890/2019 - Arena)

    Principio interpretato e richiamato dalla Corte: l'efficienza e la natura di arma possono essere desunte da mezzi di prova diretti o indiretti (descrizioni, fotografie, componenti meccaniche, munizioni) e la valutazione, se priva di vizi logici, è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La responsabilità per fabbricazione di armi richiede motivazione specifica e non può essere desunta automaticamente dalla mera detenzione; il giudice d'appello deve affrontare espressamente i motivi di impugnazione sollevati.
  • L'efficienza o idoneità all'uso di armi artigianali può essere valutata anche con prove indirette (descrizione delle parti meccaniche, fotografie, rinvenimento di munizioni dello stesso calibro); tale valutazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito se logico e coerente.
  • In cassazione le censure che si basano su elementi documentali richiamati devono essere corredate dei relativi atti/elementi probatori (fotografie, verbali): la mancata allegazione può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testi (es. conviventi o partner) è rimessa al giudice di merito e può legittimamente essere ritenuta inaffidabile se motivatamente contrastata da elementi oggettivi.
  • Se la Corte di cassazione annulla una parte della decisione penale (es. su un capo di imputazione) può assorbire questioni connesse al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per un nuovo giudizio che ridetermini anche la pena complessiva.
  • La distinzione tra luogo di ritrovamento di oggetti diversi non è automaticamente decisiva: rilevanza probatoria dipende dal contesto fattuale e dalla prova che un locale fosse in uso all'imputato.

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