Sentenza n. 9721/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022; • del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022; • dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criterî di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del Ssn, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello Ce di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • dell’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre 2022; • della nota esplicativa «ripiano dispositivi medici anni 2015-2018» del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; • di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015; • della determinazione dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, • delle deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle aziende e degli enti (non meglio specificati) del Ssr, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • della nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16 settembre 2019; • della nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23 dicembre 2019; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair factory s.r.l. il 27 luglio 2023: - dei provvedimenti in materia di payback dispositivi medici annualità 2015-2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair factory s.r.l. il 13 novembre 2023: • del decreto dell’Assessore della salute della Regione Siciliana n. 741 del 21 luglio 2023, pubblicato il 24 luglio 2023, recante «Aggiornamento individuazione quota pay back dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», e relativi allegati, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale; • delle deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei direttori generali delle aziende e degli enti (non meglio specificati) del Ssr, di certificazione dei «nuovi dati» di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018; • del decreto dell’Assessore della salute della Regione Siciliana n. 860 del 12 settembre 2023, recante Modifica dell’articolo 2 del d.a. n. 741 del 21 luglio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione e applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali, dell'accordo Stato-Regioni, delle circolari, delle intese e degli ulteriori atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alla conseguente individuazione delle somme dovute a titolo di payback sanitario. Con motivi aggiunti erano stati impugnati anche gli atti sopravvenuti, tra cui i provvedimenti regionali siciliani di aggiornamento della quota di payback e di modifica della relativa disciplina. La ricorrente aveva inoltre dedotto ulteriori doglianze sulla base della normativa primaria sopravvenuta e aveva ottenuto una sospensione cautelare degli atti impugnati. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, la società dichiarava di aver versato agli enti territoriali la quota ridotta del debito e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti statali e regionali del payback. Il giudice ha riqualificato la richiesta della ricorrente: non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché tale disposizione subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte delle regioni o delle province autonome, dell'accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta alla segreteria del TAR Lazio. Poiché tale comunicazione non risultava effettuata, non si erano integrati gli estremi legislativamente previsti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il versamento effettuato dalla società determinava comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ne è conseguita l'improcedibilità di tutte le domande impugnatorie e dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione delle imprese fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali presuppone inoltre l'accertamento e la comunicazione del versamento da parte degli enti territoriali.
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Il venir meno dell'interesse alla decisione, anche quando non ricorrono gli specifici presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina primaria richiamata per gli obblighi di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale per i dispositivi medici.
Massime di principio
- Il versamento, da parte dell'impresa fornitrice, della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta per il ripiano del payback dei dispositivi medici fa venir meno l'interesse alla decisione delle impugnazioni relative agli obblighi di pagamento, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale presuppone il rigoroso verificarsi degli adempimenti e delle comunicazioni espressamente stabiliti dalla legge; in assenza di tali adempimenti, il giudice non può dichiarare tale specifico esito processuale.
- Quando l'interesse alla decisione è venuto meno per effetto di una condotta satisfattiva o di una normativa sopravvenuta, ma non risultano integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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