Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09363/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un motivo inerente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il motivo è meramente riproduttivo di censure già formulate e già esaminate dalla decisione di merito, la quale le aveva disattese con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Non emergono dal testo altri profili di doglianza né il reato sostanziale oggetto del giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi integrata una causa di inammissibilità non priva di colpa ai sensi del richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, ma dal testo non è possibile desumere quale fosse nel concreto il reato contestato né l'esito sostanziale nel merito oltre al rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità era stata invocata dalla difesa, ma la Corte territoriale l'aveva già negata con motivazione ritenuta adeguata; la Cassazione non ravvisa un vizio autonomo, perché il ricorso si limita a riproporre le stesse censure.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando il ricorso è proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., quando sia stato già adeguatamente motivato dal giudice di merito, non può essere utilmente censurato in cassazione mediante mere reiterazioni difensive prive di autonoma critica della ratio decidendi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.