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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 n. -OMISSIS- del 19 maggio 2025, rilasciato dal Comune di Caltagirone in favore dei controinteressati, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi della posizione dell’odierno ricorrente e per la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi in conseguenza della nullità e illegittimità del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202501893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, rilasciato il 19 maggio 2025, relativo alla modifica della copertura mediante innalzamento della linea di gronda, creazione di un sottotetto abitabile e trasformazione della copertura in piana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria e il risarcimento dei danni, deducendo la nullità o illegittimità del titolo per violazione della disciplina edilizia e sismica, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che le opere sulla copertura fossero state realizzate dopo il 1967 senza il necessario titolo edilizio; che il permesso in sanatoria fosse stato rilasciato senza un valido deposito o certificato di idoneità sismica relativo alle opere di sopraelevazione; che i precedenti atti del Genio civile riguardassero opere diverse e non fossero sufficienti; e che fosse stato violato l'art. 97, comma 4, d.P.R. 380/2001, in relazione alla mancata definizione irrevocabile di un procedimento penale. I controinteressati e il Comune hanno eccepito, tra l'altro, la tardività delle censure rivolte contro atti precedenti e diversi dal titolo impugnato, la tardività della produzione documentale depositata il 13 dicembre 2025 e la carenza di interesse a ricorrere. Nel merito hanno sostenuto la legittimità del permesso e l'idoneità della documentazione statica già acquisita.

La decisione

Il TAR ha omesso il compiuto esame dell'eccezione di carenza di interesse, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. Ha dichiarato inammissibili, perché rivolte contro atti diversi e non ritualmente impugnati, le censure relative alle pregresse autorizzazioni del Genio civile e agli altri atti presupposti ormai consolidati. Ha inoltre escluso dalla decisione la relazione di perizia tecnica depositata il 13 dicembre 2025, poiché prodotta oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto irrilevante la contestazione sull'epoca di realizzazione delle opere e sulla necessità del titolo originario, poiché il permesso era stato rilasciato in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, dopo un'istruttoria comunale che aveva verificato la doppia conformità urbanistica rispetto sia al regolamento edilizio del 1926 sia al PRG vigente. Ha respinto anche la censura statica, rilevando che le opere erano già esistenti al momento del collaudo del 2022 e che il certificato, vistato dal Genio civile, descriveva l'intero edificio nello stato esistente, comprendendo quattro piani fuori terra, una stanza e una porzione di terrazza al terzo piano e una copertura piana. Il motivo fondato sull'art. 97, comma 4, d.P.R. 380/2001 è stato giudicato generico e basato sulla mancata prova della pendenza di un procedimento giudiziario relativo ai fatti di causa. È stata quindi respinta anche la domanda risarcitoria, formulata in termini generici. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la presenza di profili tecnici. È stata confermata l'ammissione definitiva di una controinteressata al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire (...) il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

    Il permesso in sanatoria può regolarizzare opere originariamente prive di titolo quando sia verificata la doppia conformità urbanistica ed edilizia; una volta rilasciato il titolo, la contestazione dell'originaria assenza del permesso non determina di per sé l'illegittimità del titolo sanante.

  • art. 73 c.p.a.

    termine dei 40 giorni liberi anteriori all'udienza per la produzione di nuovi documenti

    La produzione documentale effettuata oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza non può essere utilizzata ai fini della decisione, salvo quanto non specificamente considerato dal giudice; nel caso esaminato la relazione tecnica tardiva è stata esclusa.

  • art. 97, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La censura fondata sulla disposizione è stata respinta perché generica e basata sulla mancata prova della pendenza di un procedimento giudiziario relativo ai fatti controversi.

  • art. 67, comma 5, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni sulla sicurezza statica, ma la decisione ha ritenuto sufficiente la documentazione di collaudo e il visto del Genio civile già acquisiti.

  • art. 110 l.r. Sicilia n. 4/2003

    La disposizione è stata invocata per contestare l'assenza di una specifica documentazione sismica, ma la censura è stata respinta sulla base dell'accertata esistenza di un collaudo relativo all'immobile nello stato in cui si trovava.

  • art. 31, comma 1, l. 1150/1942

    La norma è stata richiamata per sostenere la necessità del titolo edilizio originario, ma la relativa contestazione è stata ritenuta non decisiva in presenza del successivo permesso in sanatoria fondato sulla doppia conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un permesso di costruire in sanatoria, il sindacato deve concentrarsi sul titolo effettivamente impugnato e non può estendersi a precedenti atti amministrativi presupposti o collegati che non siano stati autonomamente impugnati e siano ormai consolidati.
  • La contestazione dell'originaria realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo non è, di per sé, decisiva contro un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, quando l'amministrazione abbia verificato la doppia conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
  • Un certificato di collaudo statico vistato dall'autorità competente può essere ritenuto idoneo a comprovare la sicurezza dell'immobile anche ai fini di un successivo titolo edilizio, quando dal suo contenuto risulti che il collaudo ha riguardato l'edificio nello stato effettivamente esistente, comprensivo delle opere oggetto della sanatoria.
  • Una censura fondata sulla necessità di attendere la definizione irrevocabile di un procedimento giudiziario, ai fini del rilascio del titolo edilizio, è infondata se formulata in termini generici e senza provare l'effettiva pendenza del procedimento rilevante.
  • La produzione di documenti oltre il termine di 40 giorni liberi anteriori all'udienza previsto dall'art. 73 c.p.a. è tardiva e il documento non può essere utilizzato per la decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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