Ordinanza n. 90/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 del 26/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e ss DL 14/2017 del 26/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti di divieto di accesso urbano adottati ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari di DASPO urbano)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti di DASPO urbano adottati il 26 settembre 2025 e notificati il 7 ottobre 2025. Il giudice ha rilevato che il divieto di accesso previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura di prevenzione personale atipica e presuppone sia un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti oggetto di denuncia e quelli interessati dal divieto, sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura condotta del soggetto, desumibile dalla condotta tenuta e non soltanto dalla personalità ricavata da precedenti penali. In sede cautelare, le censure relative all'insussistenza del concreto pericolo per la sicurezza pubblica sono state ritenute non implausibili. È stato inoltre contestato, e ritenuto rilevante dal giudice, l'ampio perimetro territoriale dei divieti, apparso incongruo rispetto ai fatti contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti di entrambi i provvedimenti impugnati. La valutazione favorevole del fumus è stata fondata sulla non implausibilità delle censure riguardanti il concreto pericolo per la sicurezza pubblica e sull'apparente incongruità, alla luce del principio di proporzionalità, dell'ampiezza dei luoghi sottoposti a divieto rispetto ai fatti contestati. Il periculum in mora è stato valorizzato anche considerando un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, prodotto in giudizio, che aveva evidenziato l'assenza di elementi sintomatici della reiterazione dei reati contestati. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica della Sezione nel gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
divieto di accesso di cui agli artt. 10, comma 2 e 13-bis del d.l. n. 14/2017 (c.d. daspo urbano)
Il divieto di accesso costituisce una misura di prevenzione personale atipica e richiede, insieme al concreto pericolo per la sicurezza pubblica, un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti denunciati e quelli oggetto del divieto.
art. 13-bis, comma 1 e ss., d.l. n. 14/2017
divieto di accesso di cui agli artt. 10, comma 2 e 13-bis del d.l. n. 14/2017 (c.d. daspo urbano)
La misura può essere adottata soltanto in presenza dei presupposti sostanziali individuati dal giudice, tra cui il concreto pericolo per la sicurezza pubblica e il collegamento spaziale pertinente.
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.
Corte costituzionale, sentenza n. 47/2024
la sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del soggetto, emergente dalla condotta tenuta e non solo dalla personalità desunta da precedenti penali
Il pericolo concreto deve emergere dalla condotta tenuta dal destinatario e non può essere fondato esclusivamente sulla sua personalità desunta da precedenti penali.
Massime di principio
- Il divieto di accesso urbano previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 costituisce una misura di prevenzione personale atipica e può essere adottato solo in presenza sia di un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti oggetto di denuncia e quelli interessati dal divieto, sia di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del destinatario.
- Il concreto pericolo per la sicurezza pubblica deve essere desunto dalla condotta concretamente tenuta dal destinatario e non può fondarsi soltanto sulla sua personalità ricavata da precedenti penali.
- L'ampiezza territoriale di un divieto di accesso urbano deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere congrua rispetto alla gravità e alla localizzazione dei fatti posti a fondamento della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →