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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 del 26/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e ss DL 14/2017 del 26/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202505177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Due provvedimenti di divieto di accesso urbano adottati ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari di DASPO urbano)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti di DASPO urbano adottati il 26 settembre 2025 e notificati il 7 ottobre 2025. Il giudice ha rilevato che il divieto di accesso previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura di prevenzione personale atipica e presuppone sia un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti oggetto di denuncia e quelli interessati dal divieto, sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura condotta del soggetto, desumibile dalla condotta tenuta e non soltanto dalla personalità ricavata da precedenti penali. In sede cautelare, le censure relative all'insussistenza del concreto pericolo per la sicurezza pubblica sono state ritenute non implausibili. È stato inoltre contestato, e ritenuto rilevante dal giudice, l'ampio perimetro territoriale dei divieti, apparso incongruo rispetto ai fatti contestati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti di entrambi i provvedimenti impugnati. La valutazione favorevole del fumus è stata fondata sulla non implausibilità delle censure riguardanti il concreto pericolo per la sicurezza pubblica e sull'apparente incongruità, alla luce del principio di proporzionalità, dell'ampiezza dei luoghi sottoposti a divieto rispetto ai fatti contestati. Il periculum in mora è stato valorizzato anche considerando un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, prodotto in giudizio, che aveva evidenziato l'assenza di elementi sintomatici della reiterazione dei reati contestati. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica della Sezione nel gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017

    divieto di accesso di cui agli artt. 10, comma 2 e 13-bis del d.l. n. 14/2017 (c.d. daspo urbano)

    Il divieto di accesso costituisce una misura di prevenzione personale atipica e richiede, insieme al concreto pericolo per la sicurezza pubblica, un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti denunciati e quelli oggetto del divieto.

  • art. 13-bis, comma 1 e ss., d.l. n. 14/2017

    divieto di accesso di cui agli artt. 10, comma 2 e 13-bis del d.l. n. 14/2017 (c.d. daspo urbano)

    La misura può essere adottata soltanto in presenza dei presupposti sostanziali individuati dal giudice, tra cui il concreto pericolo per la sicurezza pubblica e il collegamento spaziale pertinente.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 47/2024

    la sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del soggetto, emergente dalla condotta tenuta e non solo dalla personalità desunta da precedenti penali

    Il pericolo concreto deve emergere dalla condotta tenuta dal destinatario e non può essere fondato esclusivamente sulla sua personalità desunta da precedenti penali.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso urbano previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 costituisce una misura di prevenzione personale atipica e può essere adottato solo in presenza sia di un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti oggetto di denuncia e quelli interessati dal divieto, sia di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del destinatario.
  • Il concreto pericolo per la sicurezza pubblica deve essere desunto dalla condotta concretamente tenuta dal destinatario e non può fondarsi soltanto sulla sua personalità ricavata da precedenti penali.
  • L'ampiezza territoriale di un divieto di accesso urbano deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere congrua rispetto alla gravità e alla localizzazione dei fatti posti a fondamento della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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