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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario fondo servente)

La controversia

Nel 2019 la società convenne il proprietario del fondo confinante davanti al Tribunale di Bolzano, chiedendo l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, la cessazione delle turbative e l’esecuzione dei lavori previsti da un accordo del 19 settembre 2013, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto contestò la titolarità della società e l’esistenza o persistenza della servitù, deducendo, tra l’altro, il mancato avveramento delle condizioni sospensive dell’accordo e l’illegittimo aggravamento derivante dalla costruzione di una rampa. Il Tribunale accertò la servitù e ordinò la rimozione di due alberi e due pali, nonché di consentire il passaggio nella larghezza pattuita di 1,85 metri e gli interventi necessari. Il proprietario del fondo servente appellò tale decisione. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 22/2024 depositata il 2 marzo 2024, riformò la pronuncia, dichiarò che la servitù non prevedeva la costruzione della rampa e che la sua realizzazione era illecita e inammissibile, rigettò le domande della società e la condannò alle spese dei due gradi. La società ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 4, e 132 c.p.c., motivazione mancante, apparente o incomprensibile, perché il dispositivo aveva rigettato indistintamente le sue domande benché la motivazione trattasse solo la rampa, le condizioni dell’accordo e le turbative, mentre alcune domande accolte in primo grado non erano state devolute in appello. Con il secondo motivo denunciò il medesimo vizio in relazione alla condanna alle spese di entrambi i gradi, contestando che il resistente fosse stato considerato totalmente vittorioso senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha precisato che il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale e che dispositivo e motivazione vanno letti congiuntamente, quando ciò consenta di chiarire una statuizione non specificata. Nel caso concreto, il rigetto disposto in appello va inteso entro i limiti delle questioni effettivamente devolute: la domanda di accertamento della servitù e le domande di accertamento dell’inadempimento e di risarcimento non erano state sottoposte al giudice d’appello; erano invece state impugnate le statuizioni sulle turbative e sull’esecuzione degli interventi. Inoltre, il capo che escludeva la rampa presupponeva l’esistenza della servitù e confermava che il dispositivo non ne aveva rigettato l’accertamento. Non sussisteva pertanto il vizio di motivazione denunciato. Quanto al secondo motivo, la motivazione della sentenza d’appello, che aveva ritenuto fondati i motivi dell’appellante e infondate le domande della società all’esito della valutazione complessiva, era sufficiente a rendere comprensibile la decisione sulle spese e superava il minimo costituzionale. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per spese ed euro 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti; è stata inoltre condannata a pagare euro 2.000 al controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ed euro 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma. È stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che integrano una violazione costituzionalmente rilevante, valutate considerando il testo della sentenza e non la sua mera sufficienza rispetto alle risultanze processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

    Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo in presenza delle anomalie radicali indicate; la mera insufficienza argomentativa non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    La denuncia di nullità della sentenza per vizio motivazionale consente il controllo di legittimità solo sulle anomalie che incidono sul minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze previste dal terzo comma, ultima parte, della disposizione, inclusa l’applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica l’art. 96, terzo comma, condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

    Nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applica anche il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento al quale è pari l’ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla per violazione del minimo costituzionale solo in presenza di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perplessità e incomprensibilità obiettiva; il semplice difetto di sufficienza non è denunciabile in cassazione.
  • Per individuare la portata precettiva di una sentenza, il dispositivo va letto insieme alla motivazione quando questa chiarisca o integri una decisione incompleta o indeterminata, purché non vi sia contrasto tra le due parti.
  • Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle questioni devolute con l’impugnazione; il rigetto generico risultante dal dispositivo può essere circoscritto, attraverso la lettura coordinata con la motivazione e con i capi impugnati, alle sole domande effettivamente sottoposte al giudice di secondo grado.
  • La motivazione della regolazione delle spese supera il minimo costituzionale quando rende comprensibile la valutazione complessiva della soccombenza e le ragioni per cui una parte è stata considerata vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitùSpese di lite
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione

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