Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario dell'INPS relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per il periodo gennaio-novembre 2010. La Corte d'appello aveva confermato l'obbligo contributivo della ricorrente e aveva ritenuto non prescritta la pretesa, fissando il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (18.9.2011) anziché nella scadenza del termine di pagamento dei contributi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e dell'art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, perché la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorrerebbe dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 in relazione all'art. 2935 c.c., perché le difficoltà di accertamento del credito prima della dichiarazione non sarebbero ostacoli giuridici all'esercizio del diritto; 3) violazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, per l'erroneo riconoscimento dei presupposti di iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la regola secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione è solo una dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È utilizzato come parametro processuale per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3, comma 9, l. n. 335/1995
La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di versamento, non dalla dichiarazione dei redditi.
art. 55, R.D.L. n. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Conferma che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere pagato.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione non è sospesa da mere difficoltà di accertamento del credito, in assenza di ostacoli giuridici all'esercizio del diritto.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
È richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla Gestione separata.
art. 1, comma 203, l. n. 662/1996
È richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione separata.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
Viene richiamato per collegare il termine di pagamento dei contributi ai termini previsti per i versamenti fiscali, ma non per far decorrere la prescrizione dalla dichiarazione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo né un ostacolo giuridico all'esercizio della pretesa previdenziale.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., rilevano solo impedimenti giuridici all'esercizio del diritto; le difficoltà materiali o di accertamento del credito non impediscono la decorrenza della prescrizione.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, i motivi ulteriori restano assorbiti se incompatibili o superflui rispetto alla decisione sul punto decisivo.
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