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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 11 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202500337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, n. 584/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma, oltre accessori e spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la notifica e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la previsione di una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, deducendo di avere predisposto una piattaforma digitale per consentire ai beneficiari di richiedere la liquidazione del bonus. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza azionata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrata l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di conformarsi alla sentenza del giudice ordinario, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato l’integrale adempimento, il cui onere grava sul debitore. La mera predisposizione di una piattaforma digitale e la comunicazione della sua disponibilità non sono state ritenute idonee a dimostrare l’esecuzione del giudicato, anche perché la comunicazione alla ricorrente era successiva al deposito del ricorso. Il Ministero è stato quindi obbligato a pagare alla ricorrente le somme dovute in forza della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso di € 300,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo di esecuzione, fissare un termine e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al giudizio trattato in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l’Amministrazione deve dare esatta e integrale attuazione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, comprese quelle di condanna al pagamento di somme.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di provare l’integrale adempimento del titolo giudiziale grava sull’Amministrazione debitrice; in mancanza di tale prova, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza.
  • La mera predisposizione di una piattaforma o di una procedura amministrativa finalizzata a consentire al creditore di chiedere il pagamento non equivale all’esecuzione del giudicato se non dimostra l’effettiva e integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, ponendo a carico dell’Amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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