Cassazione Penale, Sentenza n. 6257/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 02/03/2023, che aveva riconosciuto la responsabilità penale di Hamdi Taha per i reati di resistenza e danneggiamento. Il motivo di ricorso è la presunta violazione dell'art. 125 c.p.p., denunciando una discrepanza fra il dispositivo (pena indicata in mesi sei di reclusione) e la motivazione, nella quale si riportava un calcolo della pena che partiva da mesi sei per resistenza, poi aumentata a mesi otto per continuazione interna e a mesi nove per la continuazione con il danneggiamento; il ricorso chiedeva la correzione dell'errore materiale e l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava un vizio di motivazione o una manifesta arbitrarietà della pena, ma solo una presunta discrepanza materiale fra dispositivo e motivazione. Non è possibile con certezza desumere un errore materiale, avendo la motivazione non essere stata redatta contestualmente al dispositivo; inoltre la pena risultante dal dispositivo non è illegale, considerata l'applicazione delle attenuanti generiche che potrebbero giustificare un maggiore arretramento della pena di base, e la correzione invocata sarebbe stata a danno dell'imputato. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenziale (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli) e ha dunque respinto il ricorso. La sentenza del Tribunale è rimasta in vigore.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata in relazione alla presunta discordanza fra dispositivo e motivazione; la Corte ha ritenuto che non risultasse con certezza un errore materiale ascrivibile all'art. 125 c.p.p. e quindi non ha ammesso il ricorso basato su tale profilo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022 (Nardelli, Rv. 283650)
Richiamato per il principio secondo cui non è procedibile alla correzione di un apparente errore materiale quando la correzione determinerebbe un peggioramento della posizione dell'imputato e quando non sia chiaro che sussista un errore materiale da rettificare.
Massime di principio
- Un ricorso che abbia ad oggetto esclusivamente la correzione di un presunto errore materiale tra dispositivo e motivazione è spesso inammissibile se non è certo che si tratti di un errore materiale e non di una valutazione discrezionale.
- La discrepanza apparente tra dispositivo e motivazione va accertata con rigore: se la pena indicata nel dispositivo è legalmente consentita (anche considerando attenuanti generiche), il giudice d'appello può dichiarare il ricorso inammissibile.
- La correzione di errori che comporterebbero un aumento della pena a danno dell'imputato è un rimedio delicato e, secondo la giurisprudenza richiamata, non sempre ammissibile tramite il ricorso proposto dal pubblico ministero.
- Per avere chance di successo in casi simili, il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro e incontrovertibile che sussiste un errore materiale effettivo tra dispositivo e motivazione e che la correzione è necessaria per la legittimità della decisione, non solo per una diversa valutazione della pena.
- Quando la motivazione non è redatta contestualmente al dispositivo, i giudici possono ritenere plausibile che non sussista un errore materiale manifesto e respingere la richiesta di correzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5990/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5991/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5992/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5996/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5998/2024 del 12/02/2024
- Sentenza penale · 12 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5999/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →