Cassazione Civile, Ordinanza n. 18488/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui erano state iscritte a ruolo Ires, Irap e Iva, oltre a sanzioni e interessi, per gli anni 2003 e 2004, in esecuzione di precedenti pronunce della Commissione tributaria provinciale relative ad avvisi di accertamento e ad atti sanzionatori. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato la sua impugnazione della cartella. I motivi dedotti, come ricostruiti dalla Corte, miravano sostanzialmente a contestare la legittimità della pretesa tributaria e sanzionatoria sottostante alla cartella: nel primo motivo si sosteneva che l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società e che egli aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo amministratore di fatto; nel secondo si invocava l'applicazione dell'art. 2495 c.c. per la cessazione e cancellazione della società, lamentando che gli atti prodromici erano stati notificati a lui quale amministratore di fatto; nel terzo si denunciava omesso esame circa la carenza di legittimazione passiva tributaria sanzionatoria e la conseguente nullità dell'atto opposto. La Corte rileva inoltre che il ricorso era redatto in modo confuso, disordinato e privo di specifica critica alla sentenza impugnata, insistendo su questioni di merito già risolte nei gradi precedenti anziché sui vizi propri della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che esso fosse inammissibile per difetto di chiarezza, sinteticità e specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, configurando motivi generici e sostanzialmente ripetitivi delle difese di merito; dall'altro, ha osservato che, in ogni caso, le doglianze erano inammissibili perché dirette a contestare il merito di avvisi di accertamento già notificati, mentre la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, salvo atti presupposti non notificati. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri
Nel contenzioso tributario ciascun atto impugnabile può essere censurato solo per vizi propri; non è consentito impugnare la cartella per contestare il merito di atti presupposti già notificati e non opposti nei termini, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti e dei motivi di impugnazione; la carenza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
È inammissibile il ricorso che propone questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Le censure di falsa interpretazione o applicazione di legge devono essere specifiche e riferite alla decisione impugnata, non alla mera riproposizione delle difese di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un fatto storico realmente decisivo e discusso tra le parti, non limitarsi a reiterare contestazioni di merito.
art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorrente evocava una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non accoglie la censura perché priva di specifica attinenza al decisum.
art. 2495 cod. civ.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che, dopo la cancellazione della società, la pretesa non potesse essergli imputata nei termini prospettati; la Corte non ne fa applicazione nel merito, reputando le censure inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di giusto processo e dovere di chiarezza del ricorso, come parametro a sostegno dell'esigenza di evitare oneri processuali superflui.
art. 24 Cost.
Richiamato per affermare che la chiarezza del ricorso serve a garantire un'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato a supporto del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali in funzione del giusto processo.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
È menzionato dal ricorrente per sostenere l'esclusione della sua assoggettabilità alle sanzioni, ma la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la cartella di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri; le doglianze che investono il merito di avvisi di accertamento o altri atti presupposti già notificati e non tempestivamente impugnati non possono essere fatte valere contro la cartella.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso i canoni di chiarezza, sinteticità e specifica attinenza al decisum: la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza critica puntuale alla sentenza impugnata, integra un "non motivo" e comporta inammissibilità.
- Le censure ex art. 360 c.p.c. devono essere formulate in modo specifico e coerente con il vizio denunciato; non è sufficiente richiamare genericamente errori di legge o omissioni di esame senza indicare il concreto errore della decisione impugnata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per rinnovare una contestazione di merito sulla ricostruzione della pretesa fiscale.
- Quando il ricorso introduce questioni già consolidate dalla giurisprudenza di legittimità senza apportare argomenti per mutare orientamento, può essere dichiarato inammissibile anche per manifesta infondatezza in senso funzionale.
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