Cassazione Penale, Sentenza n. 17534/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (30/06/2022) che aveva in parte modificato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza consentendo al detenuto sottoposto al regime ex art.41-bis di effettuare colloqui visivi tramite video-collegamento con congiunti anche detenuti. I ricorrenti deducevano violazione di norme ordinarie e del regime 41-bis (in particolare art.41-bis, comma 2-quater, lett. b.), mancata considerazione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia (richiesto dalla circolare D.A.P. 2/10/2017), e violazione della disciplina che limita i colloqui audiovisivi fra detenuti in casi non eccezionali; inoltre contestavano la motivazione riguardo alla registrazione delle conversazioni e i rischi per la sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di considerare il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, la cui valutazione (sebbene non vincolante) è necessaria per verificare l'esistenza di concreti elementi ostativi allo svolgimento dei colloqui tra congiunti entrambi sottoposti al regime ex art.41-bis. La Corte ha richiamato il principio che i colloqui audiovisivi tra detenuti in 41-bis sono ammissibili solo in casi eccezionali e che deve essere effettuato un bilanciamento tra il diritto ai rapporti familiari e le esigenze di ordine e sicurezza, valorizzando il contributo informativo della D.D.A.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
La possibilità di autorizzare colloqui audiovisivi tra detenuti sottoposti al 41-bis è limitata e va intesa in chiave eccezionale; l'autorizzazione richiede valutazione delle esigenze di sicurezza e l'esame del parere della D.D.A. per individuare elementi ostativi
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017
art. 16.1 e art. 16.2 (n. 3676/6126)
La circolare prescrive che le richieste di colloqui con familiari detenuti siano generalmente accolte salvo che dal parere, richiesto alla competente D.D.A., emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione; il parere della D.D.A., pur non vincolante, integra l'attività istruttoria ed è fonte informativa qualificata che la Direzione di istituto e la magistratura di sorveglianza devono considerare
art. 69 Ord. pen.
Norma richiamata nella doglianza dei ricorrenti; la Corte ha comunque posto l'accento sulla necessità di rispettare le disposizioni che regolano i rapporti familiari e le misure restrittive connesse all'esecuzione penale, bilanciandole con esigenze di sicurezza
art. 35-bis Ord. pen.
Richiamato tra le norme citate dai ricorrenti; la Corte ha considerato il complesso normativo che limita e disciplina i contatti e le misure cautelari correlate al mantenimento dei rapporti, sempre alla luce della prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza quando emergono fattori di rischio
Massime di principio
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, sebbene non vincolante, deve essere richiesto e valutato: la sua omissione rende viziata la decisione che autorizza o vieta colloqui tra detenuti sottoposti al 41-bis
- I colloqui audiovisivi fra congiunti entrambi sottoposti al regime 41-bis sono ammessi solo in casi eccezionali e richiedono un bilanciamento puntuale tra diritto ai rapporti familiari e esigenze di sicurezza pubblica
- La magistratura di sorveglianza non può sostituirsi aprioristicamente all'Amministrazione nella valutazione del rischio: deve verificare la concretezza e la consistenza fattuale degli elementi indicati dalla D.D.A. ma non ignorarli
- La registrazione delle conversazioni non è di per sé sufficiente a neutralizzare tutti i rischi di comunicazioni criptiche o pericolose tra detenuti; le misure autorizzative devono essere proporzionate e giustificate da un'adeguata istruttoria
- In presenza di difficoltà logistiche, l'Amministrazione può valutare soluzioni alternative (es. trasferimenti temporanei) purché la scelta sia tempestiva e motivata nell'ottica della tutela della sicurezza
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