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Sentenza

Sentenza n. 4689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato l’inadempimento del Ministero nell’esecuzione di una precedente sentenza e aveva disposto la nomina di un commissario ad acta, condannando l’amministrazione alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza resa in sede di ottemperanza, deducendo l’erronea ricostruzione dei fatti, l’ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa e la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, richiamando l’art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a. Il titolo professionale conseguito dall’originaria ricorrente in Romania era stato riconosciuto dall’amministrazione con provvedimento del 28 ottobre 2025, notificato tramite il portale dedicato e comunque anteriormente all’udienza di merito del giudizio di primo grado. L’originaria ricorrente, pur essendo a conoscenza del provvedimento, non lo aveva rappresentato al giudice dell’ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo erronea la sentenza di primo grado perché fondata sull’inesistenza di un adempimento amministrativo che, invece, era già intervenuto prima della decisione. Il provvedimento ministeriale aveva riconosciuto il titolo professionale comunitario, con previsione di misure compensative, realizzando l’adempimento dell’obbligo derivante dalla precedente sentenza e rimuovendo sostanzialmente la lesione lamentata. Pertanto, al momento della decisione del TAR, era sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. È stata inoltre ritenuta errata la condanna alle spese, poiché l’originaria ricorrente non aveva formulato una domanda di soccombenza virtuale. Tuttavia, le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in quanto anche il Ministero non aveva comunicato al giudice l’intervenuto riconoscimento del titolo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale era stata pronunciata la sentenza di primo grado impugnata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione; la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo satisfattivo determina la carenza di interesse alla prosecuzione dell’ottemperanza.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 88 c.p.c. a fondamento dei principi di correttezza e lealtà processuale applicabili al processo amministrativo.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero per dedurre la violazione dei doveri di correttezza e lealtà processuale derivante dalla mancata comunicazione al giudice dell’intervenuto riconoscimento del titolo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza e prima della decisione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto in esecuzione del giudicato, rimuovendo sostanzialmente la lesione lamentata, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento satisfattivo deve essere valutata con riferimento al momento della decisione: non può essere dichiarato l’inadempimento dell’amministrazione sulla base di una ricostruzione fattuale che ignori l’avvenuto adempimento anteriore alla decisione.
  • La condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale non può essere pronunciata in assenza di una specifica domanda della parte interessata; quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese deve essere effettuata secondo le circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

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