Cassazione Penale, Sentenza n. 01054/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del trattenimento disposto dal Questore di Parma (26/11/2025) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 142/2015 per "pericolosità sociale" e correlata espulsione. Il ricorrente, tramite difesa, ha contestato: a) la sussistenza della pericolosità sociale attuale, rilevando che i fatti criminosi sono risalenti e motivati da necessità di sostentamento, mentre dal 2024 ha un lavoro di apprendista e percorso di integrazione; b) l'assenza dei presupposti per il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis d.lgs. 286/1998 e la conseguente illegittimità del trattenimento del richiedente asilo; c) la mancata valutazione e motivazione contraria alla applicazione di misure alternative al trattenimento (art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998), nonostante fosse stata prodotta documentazione (dichiarazione di ospitalità, contratto di apprendistato, documento d'identità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi (attinenti al merito della valutazione della pericolosità e al rischio di fuga), ritenendoli contestazioni di merito non sindacabili in questa fase di legittimità e riconoscendo che la Corte territoriale aveva valutato gli elementi a carico (condanna per rapina, denunce pendenti, mancanza di titolo di soggiorno). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello di Bologna non ha adeguatamente motivato il rigetto delle misure alternative al trattenimento, limitandosi ad affermare genericamente che "non risultano presenti le condizioni per l'applicazione di una misura alternativa" senza ancorare la decisione a elementi di fatto nonostante la documentazione prodotta e la piena identificazione del ricorrente tramite passaporto. Per tale ragione la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al profilo del diniego di misure alternative e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), art. 14, comma 1-bis
"Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente."
La norma richiede che il giudice verifichi la proporzionalità della misura adottata e valuti la possibilità di misure meno coercitive quando ricorrono le condizioni richieste (es. identificazione tramite passaporto). La Corte ha ritenuto che la mancata motivazione puntuale sul rigetto delle alternative integri una motivazione apparente e giustifichi l'annullamento e il rinvio.
decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, art. 6, comma 2, lett. c)
Fondamento giuridico del trattenimento amministrativo per "pericolosità" dell'immigrato. La Corte territoriale e il Questore hanno ritenuto sussistente la pericolosità sociale sulla base di condanne pregresse e denunce pendenti, nonché della mancanza di titolo di soggiorno.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Limiti formali del ricorso per cassazione contro provvedimenti di convalida del trattenimento: ammesse censure per violazione di legge e motivazione inesistente o apparente. Tuttavia non è consentito al giudice di legittimità riesaminare questioni di merito già valutate dal giudice del fatto, salvo profili di motivazione assente/meramente apparente.
decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 14, comma 6
Nel giudizio di legittimità avverso convalide/proroghe di trattenimento sono ammesse solo specifiche censure (art. 606 lettere a, b, c c.p.p.); il controllo include la verifica del corretto assolvimento dell'obbligo motivazionale, soprattutto quando la mancanza di confronto con un elemento potenzialmente decisivo potrebbe rovesciare l'esito.
direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri)
Richiama il principio di proporzionalità e l'obbligo, alla luce del diritto sovranazionale, di valutare misure meno coercitive prima del trattenimento, nonché l'obbligo di motivazione specifica in caso di rifiuto di alternative.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di convalida del trattenimento è limitato: non si possono rimettere in discussione valutazioni di merito fatte dal giudice del fatto salvo vizi di motivazione inesistente o meramente apparente.
- La presenza di condanne pregresse, denunce pendenti e l'assenza di titolo di soggiorno possono legittimare la valutazione di pericolosità sociale e la convalida del trattenimento, purché la motivazione sia concreta e riferita a elementi fattuali specifici.
- Se il difensore produce documentazione probante attestante domicilio, lavoro o identificazione (es. passaporto), il giudice è obbligato a valutare esplicitamente la possibilità di misure alternative ex art. 14 co. 1-bis d.lgs. 286/1998 e a motivare, con riferimento ai fatti, il rifiuto di tali misure; la mancanza di tale valutazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Per i richiedenti protezione internazionale vale il principio che il trattenimento non può essere adottato esclusivamente per esaminare la domanda; deve esserci un presupposto concreto (es. pericolo di fuga o pericolosità) e motivato.
- Nella redazione del ricorso in Cassazione contro convalide di trattenimento è essenziale concentrare le censure su vizi di diritto e sulle carenze motivazionali (art. 606 c.p.p.): ricostruzioni alternative di merito sono generalmente inammissibili.
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