Ordinanza n. 266/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione della cordonatura e delle opere annesse realizzate lungo il prospetto di un fabbricato nell'ambito di lavori oggetto di SCIA edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di rimozione del 23 dicembre 2025, avente a oggetto la cordonatura e le opere annesse realizzate lungo il prospetto di un fabbricato, eseguite nell'ambito di lavori oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 380/2001. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella fase di merito. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordinanza, la cui natura non è ulteriormente specificata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. Il Collegio ha ritenuto rilevante la natura del pregiudizio dedotto e ha considerato opportuno preservare la possibilità di una decisione di merito adottata re adhuc integra; ha inoltre evidenziato che le questioni sollevate richiedono un approfondimento nella sede di merito. L'ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto né un'esposizione dettagliata dei singoli motivi di ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 giugno 2027. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare è stata adottata, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA edilizia è indicata quale titolo nell'ambito del quale erano stati eseguiti i lavori oggetto dell'ordinanza comunale di rimozione; la norma non è interpretata in modo specifico nell'ordinanza cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'efficacia di un'ordinanza amministrativa può essere sospesa quando la natura del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra rendano necessaria la tutela interinale.
- La necessità di un approfondimento delle questioni sollevate con il ricorso nella fase di merito può giustificare, unitamente alla valutazione del pregiudizio, la sospensione cautelare dell'atto impugnato, senza anticipare la decisione definitiva sulla sua legittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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