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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-54/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024. — WY contro Laudamotion GmbH e Ryanair DAC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria. — Causa C-54/23

Giurisprudenza europea62023CJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la compensazione pecuniaria del regolamento n. 261/2004 presuppone una perdita di tempo di almeno tre ore all’arrivo alla destinazione finale. Se il passeggero, per evitare un ritardo annunciato o sufficientemente probabile, prenota da sé un volo alternativo e arriva con un ritardo inferiore a tre ore, non matura il diritto alla compensazione. La presentazione all’accettazione non è decisiva in questa situazione, perché manca comunque il presupposto sostanziale della perdita di tempo rilevante.

Compensazione pecuniaria ex regolamento (CE) n. 261/2004 esclusa se il passeggero, dopo aver prenotato autonomamente un volo alternativo per evitare un ritardo prolungato, arriva a destinazione con meno di tre ore di ritardo.

La questione giuridica

Se il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato, previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, sia escluso quando il passeggero, in presenza di un rischio o di indizi sufficienti di ritardo all’arrivo, prenoti autonomamente un volo alternativo e raggiunga la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo; in subordine, se tale diritto presupponga comunque la presentazione tempestiva all’accettazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Principio di diritto

Il passeggero che, per effetto del rischio di un ritardo prolungato all’arrivo o di indizi sufficienti di tale ritardo, rinunci al volo originario e prenoti autonomamente un volo alternativo, non ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 se giunge alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto, poiché in tal caso non subisce la perdita di tempo irreversibile che costituisce il presupposto del diritto alla compensazione; di conseguenza, è irrilevante verificare se si sia presentato tempestivamente all’accettazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004

Compensazione pecuniaria e volo alternativo autonomamente prenotato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di diritti dei passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Il problema nasce dal fatto che il passeggero, avvisato di un probabile ritardo prolungato del volo originario, ha prenotato autonomamente un collegamento alternativo e ha raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo.

Fatti e procedimento principale

WY aveva prenotato un volo andata e ritorno Düsseldorf-Palma di Maiorca operato da Laudamotion/Ryanair. Dopo aver ricevuto notizia di un ritardo di sei ore della partenza del volo originario, ha acquistato un volo alternativo per rispettare un impegno di lavoro e ha infine raggiunto la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto del volo originario.

Il passeggero ha chiesto la compensazione pecuniaria di 250 EUR ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004. I giudici nazionali avevano respinto la domanda, rilevando che egli non aveva utilizzato il volo originario e non aveva subito una perdita di tempo pari ad almeno tre ore all’arrivo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato sia escluso quando il passeggero prenota autonomamente un volo alternativo e arriva con meno di tre ore di ritardo;
  • in subordine, se il diritto alla compensazione dipenda anche dalla presentazione tempestiva all’accettazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

La Corte richiama il regolamento n. 261/2004, in particolare:

  • il considerando 2, che evidenzia i "gravi disagi" causati da negato imbarco, cancellazione e ritardi prolungati;
  • l’articolo 3, relativo all’ambito di applicazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sulla cancellazione del volo;
  • l’articolo 6, sui ritardi in partenza;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione pecuniaria.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza consolidata, in particolare:

  • Sturgeon e Nelson, sull’equiparazione dei voli ritardati di almeno tre ore ai voli cancellati ai fini della compensazione;
  • Folkerts, sulla rilevanza del ritardo all’arrivo alla destinazione finale;
  • easyJet Airline, Transportes Aéreos Portugueses, Air Nostrum, Austrian Airlines e SATA International – Azores Airlines, per precisare i limiti della tutela e il concetto di perdita di tempo irreversibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il diritto alla compensazione pecuniaria nasce solo quando il passeggero subisce una perdita di tempo irreversibile di almeno tre ore all’arrivo alla destinazione finale. Il disagio tutelato dal regolamento si concreta, per i voli ritardati, al momento dell’arrivo e va misurato rispetto all’orario di arrivo previsto.

Da ciò discende che il passeggero che non utilizza il volo originario e, grazie a un volo alternativo prenotato autonomamente, giunge a destinazione con meno di tre ore di ritardo non subisce la perdita di tempo che giustifica la compensazione. Il fatto di aver dovuto organizzare da sé un’alternativa può costituire un disagio, ma non raggiunge il livello di "grave disagio" richiesto dal regolamento se il ritardo finale è inferiore a tre ore.

Decisione della Corte

La Corte ha statuito che l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che non può beneficiare della compensazione pecuniaria il passeggero che, per il rischio di un ritardo prolungato all’arrivo o in presenza di indizi sufficienti di tale ritardo, prenoti autonomamente un volo alternativo e arrivi alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto.

Conseguenze sulla seconda questione

Poiché la risposta alla prima questione esclude comunque il diritto alla compensazione, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare se il passeggero dovesse essersi presentato in tempo utile all’accettazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariaritardo dei voliprenotazione di voli alternativi

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