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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00181/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di una società fallita agiva contro un istituto di credito chiedendo la restituzione, a titolo di indebito arricchimento, della somma di euro 34.399,85 corrispondente a un assegno emesso da un terzo a favore della società poi fallita e incassato dalla banca circa quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento. La procedura sosteneva che l'incasso fosse avvenuto senza titolo e senza imputazione a rapporti debitori tra banca e fallita. La banca eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo e l'improponibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. per mancanza del requisito di residualità, oltre a difendersi nel merito negando il pregiudizio per la procedura. In Cassazione la banca deduceva tre motivi: violazione delle regole sulla competenza territoriale e sull'art. 1182, comma 3, c.c.; violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione alla residualità dell'azione di arricchimento, sostenendo che la curatela avrebbe potuto far valere altre azioni tipiche come impugnazione del passivo o revocatoria fallimentare; violazione dell'art. 2041 c.c. per asserita mancanza di prova dei presupposti dell'azione, in particolare del depauperamento e dell'assenza di causa del vantaggio conseguito dalla banca.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha confermato la competenza del Tribunale di Bergamo ritenendo che l'obbligazione indennitaria fosse liquida, perché commisurata all'importo dell'assegno incassato senza titolo, e dunque soggetta al foro del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. Ha poi ritenuto corretta l'ammissione dell'azione di arricchimento, osservando che la sua improponibilità va valutata in astratto ma che, nel caso concreto, la curatela non disponeva di un'altra azione utile: la revocatoria fallimentare non era praticabile perché la somma non era transitata sul conto corrente in sofferenza e non vi era prova di un diverso rapporto di debito/credito contabilizzato; inoltre le critiche sulla possibilità di impugnare lo stato passivo o sulla prova del depauperamento sono state considerate non pertinenti alla ratio della decisione o comunque dirette a un riesame del fatto, inammissibile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

    L'azione generale di arricchimento è ammessa solo in presenza dei suoi presupposti e quando non vi sia altra azione utile esperibile; nel caso concreto il vantaggio patrimoniale della banca, privo di titolo, è stato ritenuto ripetibile a favore della procedura fallimentare.

  • art. 2042 c.c.

    L'improponibilità dell'azione di arricchimento va valutata in astratto in relazione alla disponibilità di altre azioni tipiche utili, non rilevando che esse siano poi divenute in concreto impraticabili per decadenza o prescrizione.

  • art. 20 c.p.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie liquide il foro del creditore coincide con il forum destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    Si applica solo alle obbligazioni pecuniarie già determinate o determinabili con semplice calcolo aritmetico, senza ulteriori accertamenti; in tal caso il pagamento va eseguito al domicilio del creditore.

  • art. 1182, quarto comma, c.c.

    Quando la somma non è liquida e richiede ulteriori attività di accertamento o liquidazione, il pagamento avviene al domicilio del debitore.

  • art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c.

    La nozione di obbligazione pecuniaria da adempiersi al domicilio del creditore rileva anche ai fini della mora ex re.

  • art. 38, ultimo comma, c.p.c.

    La liquidità del credito ai fini della competenza si accerta dal giudice allo stato degli atti.

  • art. 67 l.f.

    Sono revocabili le rimesse su conto corrente bancario che abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria; nel caso esaminato non vi era però una rimessa contabilizzata su conto corrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'obbligazione di pagamento di una somma di denaro è da considerarsi liquida, ai fini della competenza territoriale e del foro del creditore, quando l'importo sia già determinato o determinabile con un semplice calcolo aritmetico, senza necessità di ulteriori indagini istruttorie o valutative.
  • L'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e va esclusa quando il depauperato abbia in astratto a disposizione un'altra azione tipica utile, anche se questa sia poi divenuta concretamente non più esercitabile per prescrizione o decadenza.
  • Per escludere la residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. non basta affermare astrattamente l'esistenza di rimedi alternativi: occorre che essi siano effettivamente configurabili in relazione alla concreta fattispecie dedotta.
  • La revocatoria fallimentare presuppone, nel contesto dei rapporti bancari, un effettivo movimento contabile su conto corrente idoneo a incidere sull'esposizione debitoria; in assenza di una contabilizzazione dell'operazione sul conto non può essere automaticamente affermata la praticabilità di tale rimedio.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e della prova quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e coerente rispetto ai presupposti dell'azione di indebito arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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