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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento degli atti dispositivi ed esecutivi payback su dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. n. 78/2015 e s.m.i.;

Giustizia amministrativa202216749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per i provvedimenti di ripiano, Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e provvedimento regionale di recupero delle somme dovute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, deducendo l'illegittimità costituzionale della disciplina, la violazione dei principi euro-unitari, la natura retroattiva degli atti, la lesione dell'affidamento, l'inosservanza delle tempistiche, l'incompatibilità con la normativa europea in materia di contratti pubblici e concorrenza, nonché difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, sono stati contestati l'utilizzo dei dati contabili del modello CE, voce BA0210, la mancata distinzione tra costi di beni e servizi e il calcolo del fatturato al lordo dell'IVA. Sono stati inoltre impugnati gli atti regionali applicativi, concernenti l'individuazione delle imprese e la quantificazione degli importi da recuperare.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure rivolte agli atti statali. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback per gli anni 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria, qualificabile come contributo solidaristico e compatibile con l'art. 23 Cost. La disciplina contiene infatti gli elementi essenziali richiesti dalla riserva di legge; non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, poiché il tetto di spesa e l'obbligo di ripiano erano conoscibili dal 2015 e gli interventi del 2022 hanno reso operative procedure già previste. Le medesime considerazioni escludono la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi delle imprese, in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza modificare i singoli contratti né l'esito delle gare. La ricorrente non ha dimostrato che il meccanismo abbia reso le offerte non remunerative o azzerato i margini di utile; è stato quindi escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sono state respinte le censure istruttorie e motivazionali, ritenendo legittimi i criteri uniformi fondati sui dati contabili e coerente il computo del fatturato al lordo dell'IVA con il costo effettivo sostenuto dal SSN. Quanto all'atto regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l'atto applicativo si limita a recepire dati e a compiere operazioni matematiche vincolate, dando luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale tra Regione e impresa, relativo a un diritto soggettivo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    Costituisce la base normativa delle procedure di payback relative al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici; la disciplina è stata ritenuta applicabile alle annualità 2015-2018.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina del payback individua soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo solidaristico.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della domanda sulla quale il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR lo ha applicato richiamando, con motivazione semplificata, precedenti conformi sul meccanismo del payback.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al mancato deposito delle memorie della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali quando opera quale contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, volto a bilanciare tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
  • Non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento l'attuazione successiva di un obbligo di ripiano i cui presupposti essenziali, consistenti nel tetto di spesa e nella conseguenza dello sforamento, erano conoscibili dagli operatori fin dall'epoca di riferimento.
  • Il payback, incidendo ab externo sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa in proporzione al fatturato realizzato con il Servizio sanitario nazionale, non modifica il contenuto dei singoli contratti pubblici né altera retroattivamente l'esito delle procedure di gara.
  • Gli atti ministeriali possono utilizzare criteri uniformi fondati sui dati contabili disponibili per quantificare lo scostamento e le quote di ripiano; il riferimento al fatturato al lordo dell'IVA è legittimo se coerente con il costo effettivamente sostenuto dal Servizio sanitario nazionale.
  • La controversia relativa all'atto regionale applicativo che individua i fornitori e determina le somme dovute appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione svolge attività vincolata e tecnico-contabile, limitata alla verifica di presupposti legislativamente predeterminati e alla realizzazione di operazioni matematiche.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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