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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 3 settembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. L’amministrazione non ha provveduto nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere l’incarico obbligatoriamente e senza compenso aggiuntivo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente l’esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ne sussistono i presupposti, essendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo e, una volta inutilmente decorso, consente di agire in ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi aventi a oggetto l’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e inserendoli nel fascicolo telematico della causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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