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Sentenza

Sentenza n. 4893/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, per quanto di ragione, del provvedimento di cui al prot.n.-OMISSIS- del 19/11/2025, notificato a mezzo PEC il 24/11/2025 e a mezzo posta in data 4/12/2025, con cui Agenzia delle Entrate ha disposto, in ragione del punto 2.3 del Bando e al fine di preservare la propria immagine pubblica, l’esclusione della parte ricorrente dalla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale” di cui al Bando di concorso n.-OMISSIS-/2025 pubblicato in INPA lo scorso 22/04/25; per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 22/04/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso e, in particolare, del punto 2.3, lesivo per come erroneamente interpretato dall’Agenzia al fine di disporre l’esclusione della parte ricorrente dalla selezione in oggetto; per quanto di ragione, dell’avviso del 27/11/25, dell’allegato elenco nominativo dei vincitori nonché della graduatoria finale di merito della procedura in oggetto (dagli estremi ignoti), pubblicate rispettivamente sul sito dell’Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del menzionato provvedimento di esclusione, e per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell’Amministrazione intimata a provvedere alla sua riammissione al concorso e inserimento, con il punteggio di -OMISSIS-, tra gli attuali vincitori / idonei, collocati nella graduatoria di merito pubblicata lo scorso 27/11/25 a seguito della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale”;

Giustizia amministrativa202601336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per il reclutamento di 350 funzionari giuridico-tributari, nonché gli atti successivi della procedura e la graduatoria nella parte in cui non includono il ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del punto 2.3 del bando, che consentiva di escludere, con atto motivato, i candidati destinatari di sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati, anche non definitivi o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e moralità necessari per le mansioni di funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato. L'esclusione era fondata sulla presenza nel casellario di una sentenza di patteggiamento per violenza sessuale nei confronti di persona minorenne, minaccia ed estorsione, nonostante l'intervenuta riabilitazione. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 97 Cost. e i vizi di motivazione, difetto di istruttoria, sproporzionalità, irragionevolezza, illogicità e travisamento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare una specifica e stretta correlazione tra i reati e le mansioni da svolgere e avrebbe applicato il bando in modo apodittico. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e gli stessi vizi motivazionali e valutativi, per non avere l'Amministrazione attribuito rilievo all'intervenuta riabilitazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il punto 2.3 del bando, in quanto l'Amministrazione aveva previsto una disciplina di maggiore rigore, rimessa alla propria discrezionalità, attribuendo rilievo al tipo e alla gravità dei reati e ai requisiti generali di condotta e moralità, senza richiedere una stretta correlazione tra il reato e le specifiche mansioni né una motivazione rafforzata su tale correlazione. La previsione è stata giudicata non irragionevole, poiché funzionale al rapporto fiduciario tra amministrazione, funzionario e collettività, soprattutto in relazione a funzioni pubbliche delicate. Il Collegio ha inoltre valorizzato l'art. 85, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 3/1957, che contempla la destituzione per determinati delitti, tra cui i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e l'estorsione, nonché l'interdizione dai pubblici uffici riportata dal ricorrente per cinque anni. Tali elementi consentivano di ritenere ex lege qualificata la gravità dei reati e rendevano sufficiente la motivazione dell'esclusione, basata sull'incompatibilità delle condotte con il rigore morale e l'integrità richiesti al funzionario pubblico. Il primo motivo è stato quindi respinto. Anche il secondo motivo è stato respinto. La riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p., estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salvo diversa previsione, ma non elimina il reato, la condanna o la rilevanza storica del fatto. Pertanto, quando il bando attribuisce rilievo alla mera esistenza di sentenze penali di condanna, la riabilitazione non impedisce la valutazione della condanna quale causa di esclusione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Formez PA, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il TAR ha definito la controversia nel merito in forma semplificata, essendo trascorsi i termini previsti e risultando completo il contraddittorio e l'istruttoria.

  • punto 2.3 del bando di concorso

    L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso

    La clausola consente l'esclusione sulla base della condanna per reati gravi e della valutazione dei requisiti generali di condotta e moralità, senza imporre una stretta correlazione tra il reato e le specifiche mansioni né una motivazione rafforzata su tale profilo.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994

    non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che […] abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione

    La disposizione è stata letta nel senso che tra i reati impeditivi rientrano non solo quelli che comportano interdizione dai pubblici uffici o incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ma anche quelli cui l'art. 85 d.P.R. n. 3/1957 collega la destituzione.

  • art. 85, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 3/1957

    delitti contro la moralità pubblica, ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 531, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita

    L'elenco legislativo è stato valorizzato come indice della gravità di determinate condotte e della loro idoneità a comportare la destituzione, rilevante per individuare reati incompatibili con l'accesso al pubblico impiego.

  • art. 178 c.p.

    la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti

    La riabilitazione non elimina il reato né la sentenza di condanna, ma incide sulle pene accessorie e sugli altri effetti penali; la condanna può quindi restare rilevante ai fini dell'esclusione quando il bando considera la mera esistenza della condanna.

  • artt. 28, 29, 31 c.p.

    Le disposizioni sono richiamate quali norme che individuano i reati cui consegue l'interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici.

  • artt. 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.

    Le disposizioni sono richiamate quali norme relative all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ad altri effetti impeditivi dell'esercizio di pubbliche funzioni.

  • art. 54 Cost.

    chi esercita funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore

    Il dovere costituzionale di disciplina e onore è stato utilizzato quale fondamento del rilievo attribuibile ai requisiti di integrità morale nell'accesso ai ruoli pubblici.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto legittima e non irragionevole la disciplina di maggiore rigore adottata dall'Amministrazione.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata considerazione della riabilitazione; il motivo è stato respinto.

Massime di principio

  • Un bando di concorso può prevedere, nell'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione selezionatrice, una disciplina di maggiore rigore che consenta l'esclusione motivata di candidati destinatari di condanne penali, anche senza imporre una specifica e stretta correlazione tra il reato e le mansioni concretamente da svolgere, purché la valutazione consideri il tipo e la gravità del reato e la clausola non sia irragionevole o illogica.
  • La gravità di reati quali la violenza sessuale nei confronti di persona minorenne e l'estorsione può essere valutata anche alla luce delle disposizioni che collegano tali condotte alla destituzione dal pubblico impiego; tale valutazione legislativa può rendere sufficiente, ai fini dell'esclusione prevista dal bando, la motivazione sull'incompatibilità della condanna con i requisiti di moralità e integrità richiesti al funzionario pubblico.
  • Quando una clausola concorsuale attribuisce rilievo alla mera esistenza di una sentenza penale di condanna, la riabilitazione non elimina la condanna quale fatto storico e non impedisce, di per sé, la valutazione della stessa ai fini dell'esclusione, poiché estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali nei limiti previsti dall'art. 178 c.p., ma non il reato né la sentenza.
  • La previsione del bando che consente di escludere candidati condannati per reati gravi può essere ritenuta proporzionata quando persegue la tutela del rapporto fiduciario tra pubblica amministrazione, funzionario e collettività e mira ad assicurare che l'esercizio di funzioni pubbliche delicate sia affidato a soggetti dotati di adeguata integrità morale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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