Cassazione Penale, Sentenza n. 29989/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice di Pace che li aveva condannati a 1.200 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, 99 e 636 c.p. I motivi di gravame erano: (1) per entrambi, richiesta di assoluzione per presunta contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa; (2) domanda di annullamento della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile; (3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di pena nei minimi edittali. Inoltre, il ricorso di Giovanni è stato presentato da difensore non iscritto all'albo speciale della Cassazione, mentre alcuni motivi di Michael sono risultati del tutto generici e privi dei requisiti di specificità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Giovanni l'inammissibilità è stata determinata dalla mancanza di legittimazione del difensore (non iscritto nell'albo speciale per la Cassazione), con richiamo all'art. 613 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata. Per Michael i primi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e per mancata indicazione di specifici passaggi della motivazione impugnata, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Il motivo relativo al presunto risarcimento è stato dichiarato manifestamente infondato perché non vi era alcuna parte civile costituita. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inflitto a ciascuno la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma sulla concorso di persone nel reato: la condanna era riferita all'operare congiunto degli imputati
art. 81 comma 2 c.p.
Regola sulla continuazione/concusso di norme per la determinazione della pena (richiamata nella formulazione del reato e nella commisurazione della pena)
art. 99 c.p.
Determinazione della pena pecuniaria (multa) e dei criteri per la quantificazione
art. 636 c.p.
Norma sostanziale relativa al tipo di illecito contestato (procedura penale minore / specifico reato oggetto della condanna)
art. 568 c.p.p., comma 5
Consente, in determinati casi, la trasmissione degli atti e il trattamento congiunto dei ricorsi; la Corte ricorda tuttavia che il principio del 'favor impugnationis' non autorizza a eludere i requisiti di forma sostanziali degli atti
art. 613 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo che l'atto di ricorso per Cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata iscrizione rende il ricorso inammissibile
legge n. 103/2017
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p.; la Corte vi si riferisce per ribadire il requisito di iscrizione all'albo speciale
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso (indicazione dei punti specifici della decisione impugnata); la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di infliggere somme a titolo di ammenda alla Cassa delle Ammende in presenza di colpa nella determinazione dell'impugnazione
D.Lgs. 274/2000, art. 37
Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti dal Tribunale alla Corte, giustificando il trattamento congiunto dei ricorsi
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio che il difensore sia iscritto nell'albo speciale; la mancata iscrizione determina l'inammissibilità dell'atto.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e collegati a passaggi determinanti della motivazione impugnata: critiche generiche alla motivazione sono inammissibili.
- Il principio del 'favor impugnationis' non può essere invocato per eludere i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione (non si può convertire un atto difettoso per aggirare l'art. 613 c.p.p.).
- Se non vi è stata costituzione di parte civile, qualsiasi censura sulla condanna al risarcimento è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione del ricorso.
- Nelle impugnazioni penali è essenziale indicare esattamente quali errori di fatto o di diritto si imputano al giudice della decisione impugnata e dimostrarne l'incidenza sulla decisione.
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