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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29989/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice di Pace che li aveva condannati a 1.200 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, 99 e 636 c.p. I motivi di gravame erano: (1) per entrambi, richiesta di assoluzione per presunta contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa; (2) domanda di annullamento della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile; (3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di pena nei minimi edittali. Inoltre, il ricorso di Giovanni è stato presentato da difensore non iscritto all'albo speciale della Cassazione, mentre alcuni motivi di Michael sono risultati del tutto generici e privi dei requisiti di specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Giovanni l'inammissibilità è stata determinata dalla mancanza di legittimazione del difensore (non iscritto nell'albo speciale per la Cassazione), con richiamo all'art. 613 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata. Per Michael i primi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e per mancata indicazione di specifici passaggi della motivazione impugnata, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Il motivo relativo al presunto risarcimento è stato dichiarato manifestamente infondato perché non vi era alcuna parte civile costituita. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inflitto a ciascuno la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato: la condanna era riferita all'operare congiunto degli imputati

  • art. 81 comma 2 c.p.

    Regola sulla continuazione/concusso di norme per la determinazione della pena (richiamata nella formulazione del reato e nella commisurazione della pena)

  • art. 99 c.p.

    Determinazione della pena pecuniaria (multa) e dei criteri per la quantificazione

  • art. 636 c.p.

    Norma sostanziale relativa al tipo di illecito contestato (procedura penale minore / specifico reato oggetto della condanna)

  • art. 568 c.p.p., comma 5

    Consente, in determinati casi, la trasmissione degli atti e il trattamento congiunto dei ricorsi; la Corte ricorda tuttavia che il principio del 'favor impugnationis' non autorizza a eludere i requisiti di forma sostanziali degli atti

  • art. 613 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo che l'atto di ricorso per Cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata iscrizione rende il ricorso inammissibile

  • legge n. 103/2017

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p.; la Corte vi si riferisce per ribadire il requisito di iscrizione all'albo speciale

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso (indicazione dei punti specifici della decisione impugnata); la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di infliggere somme a titolo di ammenda alla Cassa delle Ammende in presenza di colpa nella determinazione dell'impugnazione

  • D.Lgs. 274/2000, art. 37

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti dal Tribunale alla Corte, giustificando il trattamento congiunto dei ricorsi

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio che il difensore sia iscritto nell'albo speciale; la mancata iscrizione determina l'inammissibilità dell'atto.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e collegati a passaggi determinanti della motivazione impugnata: critiche generiche alla motivazione sono inammissibili.
  • Il principio del 'favor impugnationis' non può essere invocato per eludere i requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione (non si può convertire un atto difettoso per aggirare l'art. 613 c.p.p.).
  • Se non vi è stata costituzione di parte civile, qualsiasi censura sulla condanna al risarcimento è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione del ricorso.
  • Nelle impugnazioni penali è essenziale indicare esattamente quali errori di fatto o di diritto si imputano al giudice della decisione impugnata e dimostrarne l'incidenza sulla decisione.

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