Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11703/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riqualificata in termini di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito, diretta a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice richiamata dalla sentenza di merito come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la fattispecie attenuata invocata nel ricorso; la Corte non la riconosce in sede di legittimità perché la censura è inammissibile, generica e volta a una rivalutazione del fatto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una doglianza che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, se in sostanza mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata ed è formulata in termini generici.
  • La richiesta di riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti non può essere veicolata in cassazione come mera contestazione del merito, ove manchi una specifica critica alla motivazione della decisione di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.