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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08568/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Varese per reati di rapina (tentata per il capo C, consumate per altri capi). Vasi censura i capi C (rapina tentata, aggravata, in concorso, 1/10/2011) e D (rapina consumata, aggravata, in concorso, 22/08/2011) per inosservanza delle regole sulla valutazione della prova, sostenendo che la decisione ha sovrastimato le dichiarazioni della chiamante Tahiri, ritenuta personalmente inaffidabile, mossa da interesse processuale e priva di riscontri estrinseci effettivi. Siviero impugna il capo C per vizi di motivazione (contraddittorietà e mera apparenza), lamentando l'omessa argomentazione sulla attendibilità intrinseca della voce chiamante e la mancanza di elementi estrinseci di riscontro individualizzanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio formato in sede di merito, oltre il perimetro consentito al giudice di legittimità. La Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è stata effettiva, logica e coerente: la chiamata narrante, pur con qualche imprecisione sui luoghi, ha riferito dettagli conoscibili solo da chi era presente e tali circostanze sono state riscontrate da testi indipendenti (es. la teste Maiorelli) e da conversazioni intercettate tra altri concorrenti, che confermano timori di coinvolgimento. Pertanto gli elementi esterni hanno fornito riscontri individualizzanti sufficienti a sorreggere la chiamata; non è quindi consentita in cassazione una diversa valutazione della persuasività delle prove. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la deduzione dei motivi in cassazione: i ricorsi sono stati presentati ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla censura sulla violazione delle regole processuali di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la questione riferibile a valutazione di merito e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamato per il vizio di motivazione (contraddittorietà/mera apparenza); la Corte ha stabilito che la motivazione di merito non presenta i vizi gravi previsti dalla norma.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo collegato alla modalità di valutazione delle dichiarazioni di persona che ha interesse nel processo; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni siano state adeguatamente corroborate da riscontri esterni.

  • artt. 606, comma 3; 581, comma 1; 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme richiamate per dichiarare l'inammissibilità dei motivi e stabilire i conseguenti effetti processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposto per condannare la parte che propone il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; applicato dalla Corte con determinazione della somma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come criterio di equità per la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sulla persuasività o il peso delle prove: i ricorsi che richiedono una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle fonti sono inammissibili.
  • Per attaccare con successo in cassazione una decisione di merito occorre dimostrare vizi formali o gravi vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali specifici), non una semplice diversità di apprezzamento probatorio.
  • Le dichiarazioni di una 'voce chiamante' o di un teste che possa avere interesse non sono automaticamente inutilizzabili: se sono corroborate da elementi esterni, autonomi e individualizzanti (es. testi indipendenti, intercettazioni, riscontri materiali), possono sorreggere una condanna.
  • La presenza di imprecisioni o incongruenze nella narrazione non esclude di per sé l'affidabilità della dichiarazione se permangono dettagli conoscibili solo da un partecipante e se sussistono riscontri extrinseci.
  • Se l'avvocato di fiducia risulta assente all'udienza di cassazione dopo aver rinunciato a valersi dell'impedimento, l'udienza può procedere senza nomina d'ufficio di difensore; l'assenza non determina automaticamente nullità o rinvio.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente anteriore al perimetro di legittimità può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

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