Cassazione Penale, Sentenza n. 32951/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio relativo al calcolo della prescrizione: si contesta che la sospensione della prescrizione per una richiesta della difesa sarebbe stata considerata per 119 giorni mentre non avrebbe potuto superare i 60 giorni, con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto l'11 marzo 2024; 2) violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla recidiva biennale: si sostiene che il precedente che avrebbe determinato la recidiva non era fondato su una sentenza passata in giudicato e quindi non poteva essere valutato come recidiva ai fini sanzionatori.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna: 2 mesi di arresto, euro 3.500,00 di ammenda e confisca dell'autovettura prevista dall'imputazione (reato ex art.116, comma 15, d.lgs. 285/1992). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione ritenendo che per il fatto commesso nell'01/2019 si applicava la disciplina introdotta dalla Legge Orlando (legge 23/6/2017 n.103) e le successive modifiche legislative non determinavano la prescrizione prospettata dal ricorrente; la Corte ha svolto ampia ricostruzione delle successioni normative (Legge Orlando, Legge Bonafede, riforma Cartabia) e del principio lex mitior, escludendo la riviviscenza di norme abrogate e confermando l'applicabilità del regime più favorevole nel suo complesso. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il sindacato di merito in Cassazione: l'imputato aveva impugnato in appello solo il trattamento sanzionatorio e non la responsabilità; pertanto la contestazione della recidiva (che richiede accertamento di fatto sulle precedenti contestazioni) è preclusa in Cassazione.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma che punisce la guida senza patente e prevede, oltre alla pena, misure accessorie come la confisca del veicolo; è il capo di imputazione per cui il ricorrente è stato condannato.
art. 159 cod. proc. pen. (disciplina della prescrizione, nelle diverse formulazioni intervenute)
Riferimento centrale nella discussione sulla sospensione del corso della prescrizione: la Corte ricostruisce le differenti formulazioni (Legge Orlando, successivi interventi) e il loro ambito di applicazione temporale.
art. 161-bis cod. pen.
Introdotto dalla riforma Cartabia: prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado; è parte del quadro normativo che determina quale regime di prescrizione si applica in funzione della data del fatto.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Introduce l'istituto dell'improcedibilità per la mancata definizione del giudizio nei termini nei gradi successivi (appello e cassazione) per reati commessi da data specifica in poi; è rilevante nella ricostruzione del regime processuale successivo alla Legge Cartabia.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione riferito alla violazione o falsa applicazione di legge; il ricorrente l'ha invocato rispetto alla normativa sulla recidiva, ma la Corte ha ritenuto il motivo precluso per devolvimento incompleto.
art. 2 cod. pen. (lex mitior)
Principio applicato per valutare quale disciplina della prescrizione sia più favorevole e quindi applicabile: la Corte ribadisce che va applicata integralmente la legge più favorevole e che non è possibile combinare parti di discipline diverse abrogate o successive.
art. 597 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato nel contesto della distinzione tra giudicato e devolutum: disciplina la devoluzione degli effetti della sentenza in caso di impugnazione, utile a spiegare i limiti di sindacato sui punti non impugnati.
art. 544 cod. proc. pen.
Riferito ai termini per il deposito della sentenza e della motivazione, utili per il computo delle sospensioni della prescrizione nelle diverse riforme.
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (Legge Orlando)
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo il deposito della sentenza di primo grado per determinati periodi; applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017, ed è stata decisiva per il caso (fatto nell'01/2019).
Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (Legge Bonafede)
Ha riformulato la sospensione della prescrizione con effetto dal 10/1/2020, allungando i periodi di sospensione fino all'esecutività o irrevocabilità della sentenza di grado successivo; citata nella ricostruzione cronologica delle riforme.
Legge 27 settembre 2021 n. 134 (riforma Cartabia)
Ha abrogato la disciplina precedente (art. 159, comma 2) e introdotto l'art. 161-bis; fondamentale per stabilire che per fatti successivi a determinate date si applica il nuovo regime della cessazione della prescrizione con la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Per stabilire se è maturata la prescrizione occorre individuare il regime normativo applicabile in base alla data del fatto: non esiste una regola unica ma una successione di leggi (ex Cirielli, Legge Orlando, Legge Bonafede, riforma Cartabia) la cui applicabilità dipende dal momento della commissione del reato.
- La lex mitior va applicata integralmente: non è possibile combinare parti favorevoli di leggi differenti per creare una nuova disciplina piu favorevole; si applica la legge, tra quella vigente al momento del fatto e le successive, che nel suo complesso sia piu favorevole al reo.
- Se in appello il ricorrente impugna solo il trattamento sanzionatorio e non la condanna in relazione alla responsabilità, i profili di fatto non devoluti (es. esistenza della recidiva) risultano preclusi al sindacato in Cassazione; questioni che richiedono esame di merito non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
- La configurabilità della recidiva biennale richiede un accertamento di fatto sulle precedenti contestazioni e, di norma, la disponibilità di un precedente idoneo (sentenza/atto definitivo) che possa essere valutato; senza devoluzione in appello tale accertamento non è sindacabile in Cassazione.
- Nel contestare il decorso o la sospensione della prescrizione è essenziale contestare e dimostrare il calcolo temporale alla luce del regime applicabile (inclusi i periodi di sospensione previsti dalla legge vigente per la data del fatto) e non limitarsi a confronti numerici astratti.
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