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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di esclusione della lista dalla competizione per le elezioni comunali, con domanda di ammissione della lista alla competizione elettorale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’esclusione della lista elettorale collegata alla candidata sindaca, deducendo: a) violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, dei principi di strumentalità delle forme e di favor partecipationis, sostenendo che i fogli contenenti le sottoscrizioni fossero stati saldamente uniti mediante nastro adesivo e costituissero un unico fascicolo; b) violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, dell’art. 72 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 l. n. 241/1990, poiché la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità e il certificato elettorale sarebbero stati depositati nella documentazione relativa a un’altra lista, con conseguente possibilità di integrazione documentale; c) violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960 e dei medesimi principi, poiché le dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere, pur prive dell’indicazione della lista, erano materialmente inserite nel fascicolo della lista; d) violazione dell’art. 28 d.P.R. n. 570/1960, non prevedendo tale norma l’autentica notarile o pubblica delle firme dei delegati sulla dichiarazione di collegamento con il candidato sindaco; e) violazione dell’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, per omesso soccorso istruttorio rispetto a irregolarità ritenute meramente formali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, quando le sottoscrizioni sono raccolte su fogli aggiunti rispetto al modulo principale, la loro sostanziale unitarietà deve risultare da un timbro trasversale o da firme di congiunzione. Il semplice nastro adesivo, anche se realizza un’unione materiale dei fogli, non garantisce che gli elettori abbiano sottoscritto consapevolmente proprio quella lista e quei candidati. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che le dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere erano prive dell’indicazione della lista e non consentivano di accertare in modo univoco il collegamento tra candidati e lista. Tale manifestazione di volontà deve essere esplicita e non può essere ricostruita ex post sulla base di elementi estrinseci o indiziari, considerata anche l’autenticazione delle sottoscrizioni e la stringente tempistica del procedimento elettorale. Ha respinto infine il quinto motivo, affermando che il soccorso istruttorio previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 opera soltanto per irregolarità meramente formali e in ipotesi eccezionali, mentre non può sanare vizi riguardanti elementi costitutivi dell’autenticazione o lacune sostanziali della presentazione delle candidature. È stata ritenuta irrilevante anche una dichiarazione postuma dell’autenticatore sulla materiale unione dei fogli. Il secondo e il quarto motivo sono stati assorbiti, poiché i vizi già esaminati erano sufficienti a giustificare l’esclusione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

    La disposizione richiede che la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista e ai candidati risulti in modo certo e univoco; quando sono utilizzati fogli aggiunti, la loro sostanziale unitarietà deve essere comprovata da timbri o firme di congiunzione, non essendo sufficiente il semplice collegamento materiale mediante nastro adesivo.

  • art. 33, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Il soccorso istruttorio è applicabile in modo tassativo alle sole irregolarità meramente formali e, in via eccezionale, a ipotesi quali caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione; non può consentire ricostruzioni postume o sanare lacune sostanziali della procedura.

  • art. 72 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla documentazione della candidatura a sindaco; il TAR non ha esaminato il relativo motivo, ritenendolo assorbito.

  • art. 18 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere la possibilità di acquisire documenti già depositati presso l’amministrazione; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, quando le sottoscrizioni sono apposte su fogli aggiunti rispetto al modulo principale, la sostanziale unitarietà della documentazione deve essere attestata da un timbro trasversale o da firme di congiunzione; la sola unione materiale mediante nastro adesivo o spillatura non è sufficiente a garantire la consapevolezza degli elettori circa la lista e i candidati sostenuti.
  • L’indicazione della lista nella dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce elemento necessario per attestare in modo certo e univoco il collegamento tra il candidato e la lista; tale collegamento non può essere ricostruito successivamente mediante elementi estrinseci o indiziari.
  • Il soccorso istruttorio nel procedimento di presentazione delle candidature è limitato alla regolarizzazione di vizi meramente formali e non può sanare l’assenza di elementi costitutivi dell’autenticazione o lacune sostanziali nella manifestazione di volontà degli elettori o dei candidati.
  • Nel procedimento elettorale, la stringente scansione temporale e l’esigenza di certezza delle candidature impediscono la ricostruzione postuma della volontà dei sottoscrittori o dei candidati sulla base di dichiarazioni successive o di documentazione esterna all’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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