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Sentenza

Sentenza n. 4909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1560/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la nota con cui la Città Metropolitana aveva ascritto alla società la responsabilità della potenziale contaminazione di un'area

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (città metropolitana)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 1560/2024, deducendo l'erroneità della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e riproponendo le censure formulate in primo grado contro la nota della Città Metropolitana di Milano del 13 gennaio 2020. Nel merito aveva dedotto la violazione del principio chi inquina paga e degli artt. 239 e 245 d.lgs. 152/2006, sostenendo di non avere gestito né dismesso il parco serbatoi e che la potenziale contaminazione risalisse a un periodo anteriore alla gestione del Fondo; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 3 e 6 e seguenti l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Successivamente, con atto del 2 dicembre 2025, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, rilevando il decorso dei termini quinquennali per eventuali azioni di rivalsa o extracontrattuali di terzi, decorrenti dal claim trasmesso nel settembre 2019 e dalla conclusione della bonifica nel maggio 2020, e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito relative alla responsabilità della contaminazione, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e all'istruttoria. Il giudice ha affermato che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio. La dichiarazione può essere resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.

  • art. 239 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dall'appellante in relazione alla contestazione dell'attribuzione della responsabilità della potenziale contaminazione; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 245 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dall'appellante in relazione al principio chi inquina paga e alla responsabilità della contaminazione; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato per la dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 3 e 6 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati per le dedotte carenze di motivazione e istruttoria; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di buon andamento dell'azione amministrativa; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere la controversia nel merito.
  • Nel processo amministrativo vige, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, un principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può determinare la definizione del giudizio mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa abbia manifestato inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàBonifiche e siti contaminati
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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