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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Paglia, parte civile, impugnava la sentenza di proscioglimento (art. 590 c.p.) confermata dal Tribunale di Avellino, lamentando: 1) omessa/errata valutazione delle prove acquisite in primo grado (querela, consulenza del dott. Alvino, deposizioni testimoniali) e violazione dell'art. 192 c.p.p.; 2) difetto assoluto di motivazione per mancata valutazione delle doglianze in appello (art. 125 c.p.p.); 3) mancata considerazione delle dichiarazioni peritali e delle foto che, a suo avviso, proverebbero la responsabilità dell'imputato; 4) violazione del principio relativo all'onere della prova in rapporto al presunto "malessere" del Capossela (che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere provato dall'imputato come caso fortuito); 5) contrasto tra la prospettazione di una sua colpa concorrente e l'assoluzione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti dei motivi prospettati consistessero in un riesame del merito e della valutazione della prova, censure non ammissibili in cassazione, e che la motivazione del Tribunale non fosse assente o meramente apparente. Inoltre ha richiamato i limiti di proponibilità dei motivi di cassazione nei processi di competenza del giudice di pace (anche alla luce degli artt. 606 c.p.p., comma 2-bis, e 39-bis d.lgs. n. 274/2000), che consentono il ricorso soltanto per le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c). In ordine all'appellabilità della sentenza del giudice di pace la Corte conferma l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Sez. U ord. n. 23406/2025) secondo cui la parte civile può appellare la sentenza di proscioglimento per reato punito con pena alternativa; tuttavia, qui le censure svolte non rientrano nei motivi ammessi per cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Natura dell'illecito contestato (lesioni personali): norma sostanziale che definisce il tipo di reato oggetto del processo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione della prova; il ricorrente lamentava la mancata o errata valutazione degli elementi probatori, ma la Corte ha ritenuto che tale censura si traducesse in un inammissibile riesame del merito.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Prescrive i requisiti della motivazione delle sentenze; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale era presente e non meramente apparente.

  • art. 606, comma 1 e comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace (per gli atti impugnati in appello) il ricorso per cassazione può essere proposto solo per le ipotesi indicate nell'art. 606, comma 1 (con i limiti stabiliti dal comma 2-bis). La Corte ha ritenuto che molte delle doglianze fossero in realtà vizi di merito inammissibili.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 e art. 39-bis

    Norme di raccordo fra codice di rito e disciplina del giudice di pace; il Collegio ha richiamato tali disposizioni per chiarire i limiti e le regole applicabili all'impugnazione nelle cause di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, comma 1

    Prevede, in certe ipotesi, la possibilità per la parte civile (alla stregua del pubblico ministero) di proporre ricorso per cassazione se l'impugnazione investe anche la sfera penale; la Corte l'ha richiamata nel dibattito sulla impugnabilità delle sentenze del giudice di pace.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel confronto interpretativo sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento del giudice di pace per reato punito con pena alternativa; la Corte ricorda il contrasto giurisprudenziale e l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce l'appellabilità alla parte civile.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà della parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento agli effetti civili; la Corte afferma che tale norma autorizza l'appello della parte civile anche per sentenze di proscioglimento del giudice di pace in assenza di specifica disciplina nel d.lgs. n. 274/2000.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette il ricorso che, di fatto, richiede un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove: le censure che mirano alla diversa valutazione della prova sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Nei procedimenti di competenza del giudice di pace vi sono limiti normativi specifici ai motivi di cassazione (art. 606 c.p.p. e disposizioni del d.lgs. n. 274/2000): spesso soltanto errori di diritto (lett. a, b, c) sono sindacabili in Cassazione.
  • La parte civile può appellare, anche per effetto della giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite, la sentenza di proscioglimento resa dal giudice di pace per reati puniti con pena alternativa, ma ciò non implica che ogni motivo d'appello sia trasformabile in motivo di cassazione.
  • La mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente sono vizî che possono essere dedotti in Cassazione se configurano violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c); tuttavia la semplice insoddisfazione per le conclusioni del giudice di merito non è sufficiente.
  • Non esiste nell'ordinamento penale un onere probatorio formale a carico dell'imputato analogo al processo civile; l'imputato può tuttavia essere chiamato ad allegare elementi (onere di allegazione) che, se verificati, possono dimostrare cause estintive o giustificative (es. caso fortuito, malore).
  • Documentazione fotografica, perizie e dichiarazioni vanno sempre valutate dal giudice di merito: la Cassazione non le rivede se il giudice ha fornito una motivazione che ne indica la non decisività o l'incompatibilità con la ricostruzione accusatoria.

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