Ordinanza n. 207/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica fasc. 316-2026 prot. n. 20228 di data 4 marzo 2026, con il quale il ricorrente è stato diffidato dall’esercizio di ogni attività di scleroterapia, iniezione sclerosante e/o chirurgia vascolare degli arti inferiori presso il proprio studio professionale; - della nota del direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica fasc. 316-2026, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulle prestazioni svolte presso lo studio professionale in relazione alla CIAS presentata il 9 gennaio 2026; - del provvedimento del direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 0039095/26 di data 29 aprile 2026, che, in risposta alla richiesta di riesame in autotutela di data 3 aprile 2026, ha confermato integralmente il divieto, qualificando la scleroterapia come prestazione mininvasiva erogabile esclusivamente in un ambulatorio autorizzato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida e successivo provvedimento confermativo del divieto di esercitare attività di scleroterapia, iniezione sclerosante e chirurgia vascolare degli arti inferiori presso uno studio professionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida con cui l’ATS gli ha vietato di svolgere presso il proprio studio professionale attività di scleroterapia, iniezione sclerosante e chirurgia vascolare degli arti inferiori, nonché il provvedimento successivo che ha confermato il divieto in sede di riesame. La controversia riguarda la qualificazione della scleroterapia e la conseguente necessità di autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività in uno studio medico. Secondo l’ATS, l’inoculazione di farmaci sclerosanti costituisce una prestazione mininvasiva, caratterizzata da particolare complessità o comunque da rischi per la sicurezza del paziente, tra cui reazioni avverse, shock anafilattico e necrosi cutanea; pertanto sarebbe erogabile esclusivamente in un ambulatorio autorizzato. Il ricorrente sostiene invece che la scleroterapia sia un trattamento flebologico distinto dalla chirurgia ambulatoriale e che i farmaci utilizzati non siano soggetti, secondo la regolamentazione AIFA, all’obbligo di somministrazione esclusiva in ambiente ospedaliero o in struttura autorizzata. Deduce inoltre che in altre Regioni le iniezioni endovenose sclerosanti sono considerate prestazioni non invasive eseguibili in uno studio professionale. Quanto al periculum, lamenta la compromissione di una componente qualificante dell’attività e della reputazione professionale, sostenendo che l’interesse alla pratica permanga nonostante l’aggiornamento del proprio sito Internet.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha disposto una verificazione, rinviando la trattazione della domanda cautelare. Il giudice ha rilevato che l’art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 individua l’obbligo di autorizzazione sanitaria per gli studi medici nei quali siano eseguite prestazioni di chirurgia ambulatoriale, riconducibili alternativamente a procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità oppure a procedure comportanti un rischio per la sicurezza del paziente. La questione non può essere risolta senza un accertamento specialistico, poiché occorre chiarire sia se l’inoculazione di farmaci sclerosanti sia equiparabile a una tecnica mininvasiva e, in caso affermativo, se tale qualificazione dipenda dalla complessità delle manovre o dalla natura dei rischi, sia se la gestione dei rischi connessi ai farmaci possa avvenire in uno studio monoprofessionale oppure richieda più figure sanitarie coordinate e specifiche attrezzature da ambulatorio. La verificazione è stata affidata al direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università di Brescia, con facoltà di delega a un altro docente in caso di impedimento. Sono stati stabiliti termini per la predisposizione dello schema di relazione, le osservazioni dei difensori e il deposito della relazione finale. In applicazione del principio di precauzione, il TAR ha negato, per il momento, la misura sospensiva, ritenendo necessario non estendere le prestazioni mediche al di fuori delle strutture considerate più sicure dall’autorità sanitaria fino all’acquisizione degli accertamenti tecnici. La domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 8-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità; procedure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
La disposizione individua, in via alternativa, i presupposti che rendono necessaria l’autorizzazione sanitaria per gli studi medici assimilabili ad ambulatori: particolare complessità delle procedure oppure rischio per la sicurezza del paziente.
DGR Lombardia 27 luglio 2001, n. 7/5724
gli studi professionali, dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
La disciplina regionale utilizza i medesimi criteri dell’art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 per distinguere gli studi soggetti a semplice comunicazione da quelli che richiedono autorizzazione sanitaria.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992, l’obbligo di autorizzazione sanitaria per l’esercizio di prestazioni mediche in uno studio professionale sussiste alternativamente quando le procedure siano di particolare complessità oppure comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
- La qualificazione di una prestazione medica come tecnica mininvasiva o come procedura di particolare complessità non può essere affermata in via meramente astratta, ma richiede un accertamento specialistico sulle caratteristiche concrete delle manovre, dei farmaci impiegati e dei rischi connessi.
- Quando la decisione sulla necessità dell’autorizzazione sanitaria dipende da quesiti specialistici relativi alla complessità della prestazione, alla gestione delle emergenze e alla necessità di personale o attrezzature ulteriori, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di definire la domanda cautelare.
- In presenza di rischi sanitari non ancora adeguatamente chiariti, il principio di precauzione può giustificare il diniego temporaneo della sospensione del provvedimento amministrativo che limita l’esercizio della prestazione al contesto strutturale ritenuto più sicuro dall’autorità sanitaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →