Ordinanza n. 3479/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Nell'udienza camerale istruttoria, fissata nell'ambito delle attività di smaltimento dell'arretrato, il ricorrente e il Ministero dell'Interno hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione. Non sono state formulate richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio non ha definito il merito né ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di cittadinanza. Preso atto della conferma dell'interesse alla decisione e dell'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato e la fissazione dell'udienza di merito. La pronuncia richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., nonché gli impegni connessi al PNRR.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata quale fondamento del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 72-bis c.p.a., in relazione al divieto di rinvio della trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, le parti confermano la persistenza dell'interesse alla decisione e non emergono esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di merito.
- La conferma dell'interesse alla decisione esclude, allo stato, la definizione del ricorso per improcedibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse o per estinzione conseguente a rinuncia.
- La trattazione dei ricorsi nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato deve essere organizzata tenendo conto del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
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