Sentenza n. 873/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza sindacale n. 49 del 31/5/2022, avente ad oggetto “SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI PRESSO I CONDOMÌNI SUL TERRITORIO COMUNALE - OBBLIGHI E MODALITA'; - per l'annullamento di ogni eventuale atto prodromico, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale riguardante gli obblighi e le modalità del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti presso i condomìni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 49 del 31 maggio 2022, avente a oggetto il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti presso i condomìni nel territorio comunale, chiedendone l'annullamento insieme agli eventuali atti prodromici, endoprocedimentali, presupposti, consequenziali o comunque connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente ha dichiarato, con istanza del 29 giugno 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che non fossero stati indicati eventuali atti pienamente satisfattivi dell'interesse della ricorrente, tali da giustificare la cessata materia del contendere. Ha quindi preso atto della perdita sopravvenuta dell'interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Comune non si è costituito; per tale ragione il Collegio ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, in assenza dell'indicazione di un atto integralmente satisfattivo, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non la cessazione della materia del contendere.
- La cessata materia del contendere presuppone la sopravvenienza di una concreta attività amministrativa pienamente satisfattiva dell'interesse azionato; la mera perdita dell'interesse alla decisione non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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