Cassazione Penale, Sentenza n. 24739/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Lecce del 06/04/2023 per mancata allegazione, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022. L'appellante censurava: a) la norma non richiede che la dichiarazione sia effettuata personalmente dalla parte e non anche dal difensore; b) non è esigibile che la dichiarazione sia in foglio separato dall'atto d'impugnazione; c) era stata indicata anche una PEC (domicilio digitale) e, essendo la parte un avvocato, ciò avrebbe dovuto essere considerato sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e deve essere efficace e rispondente alla situazione di fatto; può essere contenuta nell'atto d'appello o in calce e non necessariamente in foglio separato, ma deve provenire dalla parte privata e risultare sottoscritta da quest'ultima (con autentica della sottoscrizione del difensore). Ha ritenuto irrilevante l'indicazione della sola PEC o la sola sottoscrizione del difensore senza una chiara sottoscrizione della parte. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha compensato le spese di costituzione della parte civile.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150/2022
Prevede che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte interpreta la norma richiedendo che la dichiarazione sia efficace, corrispondente alla situazione di fatto e proveniente dalla parte privata (sottoscritta dalla parte, con autentica del difensore se necessario). Può essere contenuta nello stesso atto d'impugnazione o in calce, non è richiesta necessariamente una separata carta.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
art. 157-ter, comma 3, c.p.p.
Stabilisce che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581; rafforza la funzione della dichiarazione/e elezione di domicilio quale luogo certo per la notifica.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Regola la diversa fattispecie dell'imputato giudicato in assenza, richiedendo l'eventuale rilascio di un mandato specifico dopo la sentenza; la norma è distinta dalla 1-ter e conferma la specificità dei casi.
art. 164, cod. proc. pen.
La nuova formulazione limita la durata delle dichiarazioni/elezioni di domicilio effettuate nel grado precedente; ciò implica che, salvo che la dichiarazione precedente sia ancora valida e riconfermata, è necessario depositare la dichiarazione unitamente all'atto di impugnazione.
legge delega 27 settembre 2012, n. 134, art. 13, lett. a)
legge delega 27/09/2012 n. 134, art. 13, lett. a)
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che la delega non imponeva che la dichiarazione fosse fatta personalmente dalla parte; la Corte tuttavia interpreta la disciplina attuativa (d.lgs. 150/2022) come volta a garantire certezza nelle notificazioni e richiede la sottoscrizione della parte.
art. 16 decreto-legge n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012
art. 16, d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012
Richiamato dalla ricorrente come norma favorevole alle notificazioni telematiche; la Corte lo considera irrilevante rispetto all'obbligo specifico della dichiarazione/e elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter.
art. 148, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che non contrasti con l'obbligo di allegare la dichiarazione/e elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter.
art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 150/2022
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022
Norma che ha introdotto nell'ordinamento l'art. 581, comma 1-ter; la Corte la applica con riferimento alla disciplina transitoria (art. 89, comma 3) per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
Massime di principio
- In ogni appello proposto da una parte privata è necessario depositare unitamente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La dichiarazione di domicilio può essere contenuta nello stesso atto di appello (o in calce) e non è obbligatorio un foglio separato, purché sia chiaramente riconoscibile come dichiara-zione della parte e sottoscritta da quest'ultima.
- La sottoscrizione e la provenienza della dichiarazione dalla parte privata sono essenziali: la sola indicazione di indirizzi da parte del difensore o la sola PEC non sono sufficienti a sostituire la dichiarazione personale del ricorrente.
- Se una dichiarazione di domicilio era stata resa nel primo grado, può essere utilizzata se è ancora corrispondente alla situazione di fatto e viene depositata unitamente all'atto di impugnazione; l'esigenza principale è l'efficacia e la certezza del luogo di notifica.
- La norma ha finalità di certezza e speditezza delle notificazioni e non costituisce, di per sé, una limitazione illegittima del diritto di difesa; gli adempimenti richiesti devono però essere rispettati per evitare inammissibilità formali.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è buona pratica allegare all'impugnazione una dichiarazione/espressa elezione di domicilio sottoscritta personalmente dalla parte e autenticata dal difensore, nonché indicare eventuali recapiti telematici (PEC) come complemento, ma non in sostituzione, della dichiarazione.
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