Ordinanza n. 654/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 277/2024 del 03.04.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, n. 277/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, n. 277/2024. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione. Tale prova è necessaria per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo azionato, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione, in formato eml. Il formato è stato ritenuto indispensabile per documentare integralmente il messaggio PEC, inclusi allegati, intestazioni complete, data e ora di invio e ricezione ed esito della trasmissione. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'incombente. L'ulteriore trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è soggetto al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo azionato.
art. 64 c.p.a.
Consente al Collegio di trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza della parte all'incombente istruttorio disposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la parte ricorrente deve fornire prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione quando tale notificazione rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La prova della notificazione a mezzo PEC deve consentire la verifica integrale del messaggio, degli allegati e delle relative ricevute e intestazioni; il deposito del file in formato eml può essere richiesto per documentare l'integrità della trasmissione.
- La mancata produzione dell'incombente istruttorio richiesto dal giudice può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
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