Cassazione Civile, Ordinanza n. 10971/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario quattro avvisi di accertamento per IMU relativi agli anni 2014-2017 e tre avvisi per TASI relativi agli anni 2015-2017. La commissione di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni; in appello, invece, il giudice regionale aveva riformato la decisione sostenendo che l'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 non fosse applicabile ai casi di tardivo o omesso versamento dell'imposta già liquidata. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che, per omessi versamenti di IMU e TASI su più annualità, dovesse applicarsi la continuazione/cumulo giuridico con sanzione unica aumentata secondo il regime attenuato, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente perché il percorso argomentativo consentiva di comprendere la fattispecie e le ragioni della decisione; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di più omessi versamenti riferiti a diverse annualità e allo stesso immobile, si applica il cumulo giuridico nella forma della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione d'appello sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; non è stata ravvisata violazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme tributarie in tema di sanzioni.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte lo interpreta come norma generale sul cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, applicabile anche in ipotesi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, con obbligatorietà del cumulo giuridico.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Riguarda la progressione di violazioni che pregiudicano la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo; la Corte ne distingue l'ambito rispetto all'omesso versamento di imposta già liquidata.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Applicabile quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi; nel caso concreto comporta l'irrogazione di un'unica sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Non applicabile al caso, perché presuppone l'unicità dell'azione od omissione, mentre qui vi erano più omissioni riferite a diverse annualità.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per la disciplina sanzionatoria dell'omesso o tardivo versamento; la Corte ne esclude l'effetto di impedire il cumulo giuridico quando ricorrono i presupposti dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Norma invocata per il vizio di motivazione apparente e nullità della sentenza.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima se, nel suo complesso, consente di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del percorso decisorio e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.
- In materia di sanzioni tributarie, il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 è regola generale e obbligatoria, che deroga al cumulo materiale in presenza dei presupposti di legge.
- Le violazioni consistenti in omessi o tardivi versamenti di imposta già liquidata, se reiterate in annualità diverse e riferite alla stessa obbligazione tributaria, possono integrare violazioni della stessa indole rilevanti ai fini della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
- L'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 opera solo quando vi sia un'unica azione od omissione incidente su disposizioni anche relative a tributi diversi; non si applica a una pluralità di omissioni distinte nel tempo.
- Nel determinare la sanzione per più annualità omesse, l'Ufficio deve ricostruire un'unica serie progressiva e tener conto delle sanzioni già contestate negli atti originari.
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